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Le nuove s.r.l.
a requisiti ridotti
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Per agevolare l’iniziativa imprenditoriale dei giovani viene prevista l’introduzione di un modello di s.r.l. semplificato di società di capitale che potrà essere costituita con capitale sociale minimo di 1 euro ed avrà durata limitata. Come appare chiaramente dalle disposizioni contenute nel provvedimento la previsione di tale “nuovo” modello societario è destinata ad incentivare le forme di imprenditoria giovanile attraverso l’eliminazione dei “paletti” posti per la costituzione di una società a responsabilità limitata, quali la soglia di capitale minimo e le spese notarili necessarie per la costituzione per atti pubblico. Le nuove disposizioni saranno veicolate nel nuovo articolo 2463 bis Codice Civile, che verrà introdotto, chiaramente, a seguito dell’approvazione definitiva del provvedimento sulle liberalizzazioni.
Secondo quanto previsto la denominazione sociale delle nuove s.r.l. semplificate deve indicare necessariamente la denominazione “società semplificata a responsabilità limitata”. Per favorire l’accesso a tale modello societario, inoltre, non è prevista la costituzione per atto pubblico bensì attraverso comunicazione unica dell'atto costitutivo al registro delle imprese, in esenzione da diritti di bollo e segreteria.
Per quanto concerne il capitale minimo e la sua composizione è previsto che:
- i versamenti devono essere effettuati solamente in denaro e liberati interamente;
- il capitale sociale minimo è ridotto a un euro, contro i 10.000 euro previsti per la costituzione di una s.r.l. “ordinaria”. L’imprenditore o gli imprenditori, in ogni caso, possono versare somme a titolo di capitale superiori al limite
Alla società possano partecipare:
- “esclusivamente persone fisiche”;
- che non abbiano compiuto i 35 anni di età.
Alla luce di tale limite, quindi, le nuove s.r.l. semplificate prevedono la possibilità che i soci vengano esclusi dal regime societario semplificato.
Viene prevista, altresì, la possibilità di trasformare tale società in una diversa società di capitali ma in tal caso il socio assente o dissenziente alla delibera avrà il diritto di recedere. Non è prevista, invece, la possibilità di trasformare tale modello societario in una società di persone.
Alla luce della qualificazione di tale modello societario nel novero delle s.r.l. si rendono applicabili alle nuove società semplificate le regole concernenti l’articolo 14 della Legge n. 183/2011, il quale ha tratteggiato le regole di bilancio semplificato destinato a tale modello societario.
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Le novità per i professionisti
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Il D.L. liberalizzazioni ha anticipato, apportando alcuni correttivi, le disposizioni in materia di liberalizzazione delle professioni contenute nelle manovre estive. Nel dettaglio viene previsto quanto segue:
- PREVENTIVO: il decreto conferma che il professionista dovrà rilasciare un preventivo scritto con il prezzo della prestazione richiesta dal cliente. L'atto dovrà indicare il grado di complessità dell’incarico e fornire tutte le indicazioni sugli oneri collegati al suo espletamento. L'inottemperanza di quanto disposto costituisce illecito disciplinare e in quanto tale sarà sanzionabile dall'ordine;
- TARIFFE PROFESSIONALI: in sede di approvazione delle disposizioni concernenti le tariffe professionali il governo tecnico ha parzialmente rivisto i suoi intenti ed ha adottato disposizioni meno rigide relativamente alla definizione dei compensi. Secondo quanto previsto dalla bozza, infatti, la definizione dei compensi veniva rilasciata completamente alla volontà delle parti, mentre nel D.L. viene comunque prevista la loro applicazione nei confronti del Giudice. In caso di controversia, quindi, il Giudice potrà fare riferimento al tariffario di categoria.
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OSSERVA
Sempre in materia di compensi, il D.L. sulle liberalizzazioni stabilisce che:
- devono essere calcolati in base all'importanza dell'opera;
- vanno pattuiti (oltre che per iscritto) in modo omnicomprensivo.
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- ASSICURAZIONE: in una prima versione del D.L. si prevedeva solo l'obbligo per il professionista di indicare nel preventivo se era titolare o meno di una polizza assicurativa. Nella versione approvata in data 20.01.2012 invece scatta un vero e proprio vincolo. Anticipando così una misura contenuta all'articolo 3, comma 5, della legge nella Legge n. 148 del 2011.
Evidenziamo, infine, che non sono state previste particolari modifiche in relazione all’esame di stato attualmente previsto per l’esercizio delle professioni quali avvocato, commercialista e consulente del lavoro.
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Novità in materia
di accesso alle professioni
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Tra le misure che il governo ha inteso anticipare rientrano le nuove disposizioni sui tirocini. Il D.L. conferma, innanzitutto, che il periodo di pratica in studio utile ai fini della partecipazione all'esame di stato non potrà essere superiore ai 18 mesi, sei dei quali potranno essere svolti durante il corso di laurea. Per effettuate tale riforma, al contrario di quanto previsto originariamente dalla bozza del provvedimento servirà una convenzione quadro ad hoc stipulata fra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca. Bisogna, inoltre, evidenziare che:
- alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina di settore sul tirocinio;
- viene eliminato l’equo compenso riconosciuto al tirocinante previsto dalla legge di conversione della manovra correttiva.
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Tribunale
delle imprese
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Con una modifica al D.Lgs. n. 168/2003 le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale diventano sezioni specializzate per il contenzioso in materia di imprese. I tribunali avranno una competenza vastissima, riguardante a 360 gradi tutto il contenzioso relativo alle attività economiche. Questi in particolare giudicheranno:
- cause in materia di proprietà industriale;
- cause di concorrenza sleale;
- controversie in materia di diritto d'autore;
- controversie in materia di appalti;
- class action.
Il decreto sulle liberalizzazioni, riguardo all’ultimo punto, modifica il codice del consumo e attribuisce al nuovo organismo le azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del D.Lgs. n. 206/2005. La domanda di azione collettiva andrà proposta ai tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata.
Le sezioni specializzate avranno competenza, relativamente alle società per azioni e in accomandita per azioni (e alle società da queste controllate o che le controllano) per le cause:
- tra soci delle società;
- cause relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
- tra soci e società;
- in materia di patti parasociali;
- contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- cause ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- cause relative a rapporti di controllo, coordinamento e gruppo cooperativo paritetico (articoli 2359, primo comma, n. 3, 2497- septies e 2545-septies Codice Civile).
Il tribunale delle imprese, inoltre, sarà assegnatario anche delle cause relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Se c'è esercizio del potere pubblico, invece, la giurisdizione appartiene a Tar e Consiglio di stato.
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OSSERVA
Nelle precedenti bozze del dl la competenza delle sezioni specializzate era limitata alle controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.
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Rincaro del contributo
unificato
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Il decreto sulle liberalizzazioni prevede che per i processi di competenza delle sezioni specializzate il contributo unificato è quadruplicato. Inoltre, il contributo (quadruplicato per il primo grado):
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- è ulteriormente aumentato della metà per i giudizi di impugnazione
- è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
Le nuove regole si applicheranno, però, dopo una piccola vacatio legis: il decreto prevede che le disposizioni riguarderanno i giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto stesso.
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Novità in materia
di interessi passivi
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Sul tema della deducibilità limitata degli interessi passivi la stesura attuale del D.L. n. 201/2011 dispone l'estensione della disciplina ordinaria (deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% del ROL) alle società con capitale detenuto in prevalenza da enti pubblici, operanti nei comparti delle forniture dell'acqua, dell'energia e del teleriscaldamento e dei servizi di smaltimento e depurazione. Dette disposizioni si rendono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta di entrata in vigore del decreto in commento e, di conseguenza, nel 2012.
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Trasferimento
sede
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A seguito della procedura d'infrazione n. 2010/4141, all'articolo 166, D.P.R. n. 917/1986, il D.L. liberalizzazioni ha aggiunto alcuni commi alla citata disposizione.
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OSSERVA
L'articolo in commento disciplina il trasferimento della residenza all'estero degli esercenti attività commerciali e, nell'attuale stesura, dispone che il trasferimento della residenza all'estero da parte di questi soggetti, anche collettivi, ”costituisce realizzo” dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale.
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L'intervento tende a escludere questo automatismo prevedendo la possibilità di richiedere, a cura degli interessati, un regime «sospensivo» degli effetti realizzativi appena indicati, sempreché la residenza, ai fini dell'imposizione diretta, sia effettuata sul territorio di Stati appartenenti alla Comunità europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, inseriti all'interno della cosiddetta “white-list”, di cui all'art. 168 del medesimo Tuir.
Ulteriore condizione, necessaria per beneficiare della sospensione, è che detti paesi abbiano stipulato “un accordo di reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari compatibile con quella assicurata dalla Direttiva 2010/24/Ue del Consiglio del 16 marzo 2010”.
Un decreto di natura non regolamentare del ministero dell'economia adotterà le modalità di applicazione delle nuove disposizioni, anche al fine di indicare le situazioni che potranno determinare le cause di decadenza dei citati effetti sospensivi della realizzazione, nonché i criteri di versamento delle imposte e le modalità di versamento.
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IVA: nuove disposizioni in materia di rivalsa dell’imposta
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Il D.L. liberalizzazioni prevede la sostituzione del comma 7, dell'art. 60, D.P.R. n. 633/1972 che inverte totalmente la precedente previsione consentendo la possibilità del contribuente di effettuare la rivalsa dell'imposta e/o della maggiore imposta dovuta per effetto dell'emissione di avvisi di accertamento o rettifica, nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi. Detta rivalsa si rende possibile a condizione che risulti effettuato:
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- il pagamento dell'imposta;
- il pagamento della maggiorazione dell'imposta;
- il pagamento delle sanzioni e degli interessi.
Di conseguenza i cessionari e/o i committenti potranno esercitare la relativa detrazione “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa”.
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Novità in materia
di dogane
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Sul tema della disciplina doganale, con il D.L. sulle liberalizzazioni sono stati effettuati i seguenti interventi:
- è stata estesa la possibilità di presentare, a cura dei contribuenti, memorie (osservazioni e richieste) entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto o di ricezione del verbale inerenti operazioni doganali;
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OSSERVA
La modifica è stata apportata attraverso l’introduzione del comma 4-bis, all'art. 11, D.Lgs. n. 374/1990 e di un ulteriore periodo al comma 7, dell'art. 12, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
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- viene introdotta la possibilità di adire, attraverso specifico ricorso, alle commissioni tributarie competenti, per contrastare i provvedimenti di diniego dei rimborsi, di sgravio o di non contabilizzazione dei dazi doganali applicati dalle autorità doganali.
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Rendite finanziarie
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Come noto, la tassazione delle rendite finanziarie è stata riformata con il D.L. n. 138/2011 attraverso la previsione di un’unica aliquota del 20% che sostituisce le precedenti aliquote del 27% e del 12,5% (salvo alcune eccezioni a cui si applica ancora l’aliquota del 12,5%). Con una modifica al n. 3, della lettera a), comma 13, art. 2, D.L. n. 138/2011, secondo quanto previsto dal D.L. liberalizzazioni il sostituto d'imposta potrà applicare - si ritiene a discrezione - la ritenuta del 20% o del 12,50% sui proventi realizzati per:
- riporti;
- pronti c/termine;
- mutui di titoli garantiti.
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Aumento delle licenze e flessibilità delle tariffe per i taxisti
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Con il D.L. sulle liberalizzazioni vengono apportate alcune novità riguardando l’esercizio dell’attività di taxista. In via generale, le nuove disposizioni prevedono l’ampliamento dell'offerta, l’incremento del numero di licenze e maggiore flessibilità nella fissazione delle tariffe e nell'organizzazione del servizio e degli orari di lavoro.
Il Decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede che dal 30 giugno 2012 e fino all'istituzione di un'Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono attribuite alcune funzioni nel settore dei trasporti. Fra queste, anche quelle relative al servizio di taxi, con l'obiettivo di adeguare alle esigenze dei diversi contesti urbani il livello dell'offerta, delle tariffe e della qualità delle prestazioni.
Secondo quanto previsto dal D.L. sulle liberalizzazioni:
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- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dovrà provvedere all’aumento del numero delle licenze;
- sarà riconosciuta una compensazione una tantum a chi è già titolare di licenza.
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OSSERVA
A costoro potrebbero essere attribuite le nuove licenze, con facoltà di vendita o di affitto, oppure potrebbero essere utilizzati gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze.
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Il decreto legge prevede poi che un soggetto possa essere titolare di più licenze; in tal caso potrà essere sostituito alla guida da chiunque possieda i requisiti di professionalità e moralità previsti dalla legge.
Tra le altre novità segnaliamo le seguenti:
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- introduzione di una più ampia flessibilità sugli orari di lavoro;
- possibilità di rilascio di licenze part-time;
- i tassisti potranno esercitare l'attività anche al di fuori dell'area per la quale le licenze sono state originariamente rilasciate;
- definizione di nuovi servizi integrativi come il taxi a uso collettivo.
La tempistica di attuazione delle nuove disposizioni, però, resta incerta. L’unico dato attendibile, secondo l’attuale stesura del DL liberalizzazioni, consiste nella attribuzione delle funzioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas con effetto a decorrere dal 30 giugno 2012. Oltre a tale disposizione non sono previste particolari scadenze relative alla liberalizzazione dell’attività di taxista.
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OSSERVA
Resta incerto il momento in cui le relative funzioni dovranno essere cedute all'Autorità indipendente, la cui nascita avverrà in seguito un apposito disegno di legge che il governo dovrà presentare entro tre mesi dalla conversione del decreto legge sulle liberalizzazioni.
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Aumento della concorrenza
per i notai
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Con l’approvazione del D.L. sulle liberalizzazioni verranno aumentati i notai presenti sul territorio nazionale. Per raggiungere tale obbiettivo verranno effettuati i seguenti concorsi:
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- entro il 31.12.2012 verrà concluso un primo concorso per un totale di 550 posti;
- entro il 31.12.2013 sarà bandito un concorso per 500 posti;
- entro il 31.12.2014 sarà bandito un nuovo concorso per 470 posti.
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Novità in materia
di farmacie
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Secondo la nuova previsione di legge il numero delle autorizzazioni sarà stabilito in modo che vi possa essere una farmacia ogni 3 mila abitanti, al posto degli attuali 5 mila (4 mila nei comuni più grandi). Nuove farmacie potranno inoltre sorgere anche nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio ma anche nei centri commerciali (purché non sia già esistente una farmacia nel raggio di 1.500 metri).
Le disposizioni contenute nella bozza, quindi, sono state complessivamente approvate. L’unica rilevante modifica apportata dal Consiglio dei Ministri al testo della bozza consiste nello stralcio della disposizione che prevedeva per le regioni inadempienti (queste, infatti, sono incaricate dell’attuazione pratica delle disposizioni concernenti il rilascio delle nuove licenze e l’apertura delle nuove farmacie) la possibilità di vendere i farmaci di fascia C anche nelle parafarmacie e nei supermercati.
Le farmacie, inoltre, possono:
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- allungare a proprio piacimento l'orario di apertura;
- praticare regolarmente sconti sia sui prodotti normali che sui medicinali.
Viene previsto, inoltre, che a seguito di acquisto o successione di una partecipazione ad una farmacia, qualora vengano meno per sei mesi i requisiti societari, l'avente causa dovrà cedere comunque la partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto.
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OSSERVA
Viene previsto, infine, che il dottore d'ora in poi dovrà sempre inserire nella ricetta anche l'avviso che il medicinale può essere sostituito da un prodotto equivalente anche se di minor prezzo salvo che esistano impedimenti di carattere terapeutico particolari.
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Novità per
i benzinai
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Con l'obiettivo di “incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore carburanti” il governo punta a liberalizzare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande propria dei bar (art. 5, comma 1, lettera b della Legge n. 287/1991). Secondo le disposizioni contenute nel D.L. liberalizzazioni la possibilità di svolgere tale attività di commercio è vincolata al rispetto dei requisiti professionali previsti attualmente per i baristi. Il decreto, inoltre, prevede che presso gli impianti di distribuzione di carburanti sarà “comunque consentita la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita”. Potranno quindi essere venduti anche sigarette e ogni genere di tabacchi, oltre a quotidiani e periodici.
Viene previsto, altresì, che i gestori di impianti distributivi potranno acquistare i carburanti da chiunque li produca o li rivenda. Non appena il decreto sarà in vigore, partirà un periodo transitorio trascorso il quale diventeranno immediatamente nulle tutte le clausole contrattuali che prevedano forme di esclusiva nell'approvvigionamento di carburanti per la parte eccedente il 50% della fornitura pattuita e, comunque, per la parte eccedente il 50% di quanto erogato dal singolo punto vendita nel 2011.
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Assicurazioni connesse alla stipula di un contratto di apprendistato
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Secondo quanto previsto dal D.L. sulle liberalizzazioni, qualora gli istituti di credito e le banche condizionino l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
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Novità in materia di confronto di tariffe rc auto e agenti assicurativi
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Gli intermediari che distribuiscono prodotti assicurativi derivanti dalla circolazione di veicoli dovranno prima della sottoscrizione informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi avvalendosi anche delle informazioni pubblicate obbligatoriamente dagli istituti assicurativi sui propri siti internet.
Il contratto stipulato senza la dichiarazione di aver ricevuto le informazioni sulle varie proposte da parte degli istituti assicurativi è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.
Il mancato adempimento dell’obbligo di “pubblicità” delle diverse proposte commerciali effettuate dagli istituti assicurativi comporta una sanzione da 50.000 a 100.000 euro a carico del soggetto che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido.
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Novità in materia di sistemi di vendita della stampa
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Secondo le nuove disposizioni introdotte dal D.L. sulle liberalizzazioni:
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- gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori;
- possono vendere presso la propria sede qualsiasi altro prodotto nel rispetto della vigente normativa;
- gli edicolanti possono praticare sconti e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
- la ingiustificata o mancata fornitura o la fornitura ingiustificata in difetto o in eccesso costituiscono pratica commerciale sleale;
- le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti contrarie alle disposizioni appena illustrate sono nulle e non viziano il contratto.
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Novità in materia
di IMU
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Secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.L. liberalizzazioni i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.
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Polizze rc auto
e premi
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Il Decreto sulle liberalizzazioni prevede alcune disposizioni in materia di assicurazione per rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli, volte da una parte a limitare il rischio truffa per le agenzie di assicurazione e dall’altra ridurre i costi per i clienti. Secondo quanto previsto dal D.L., infatti, le tariffe saranno ridotte se l'automobilista accetta un'ispezione preventiva del veicolo o se acconsente a che l'assicurazione monti una scatola nera sul veicolo.
Contro la falsificazione dei tagliandi assicurativi, invece, il provvedimento prescrive la dematerializzazione e la loro sostituzione con congegni elettronici o telematici, che consentano un controllo a distanza.
Inoltre, il provvedimento prevede una estensione del trattamento sanzionatorio anche per i periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose e conseguenti a sinistri con obbligo di risarcimento per l'assicurazione. Viene innalzata, in particolare, la pena per la frode assicurativa: il minimo diventa un anno (era sei mesi) e il massimo diventa cinque anni (contro gli attuali quattro).
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Attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di ritardati
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Secondo quanto stabilito dall’articolo 63 del Decreto Legge sulle liberalizzazioni le disposizioni in materia di pagamento delle pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n. 231/2002, al fine di evitare e sanzionare i ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, vengono modificate nei seguenti termini:
- nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il termine di pagamento è di 30 giorni salve diverse pattuizioni stabilite per iscritto, purché oggettivamente giustificate dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche; in ogni caso, il termine non può superare i 60 giorni;
- gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, che ammontano al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentata di 8 punti percentuali salvo - nei rapporti fra le imprese - la fissazione di un interesse convenzionale di mora;
- viene previsto un indennizzo minimo di 40 euro.
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