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Venerdì 10 Febbraio 2012 13:29

Il “Decreto Salva Italia” dopo la conversione in Legge

Scritto da  Paolo Chiari
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Con l’entrata in vigore della Legge n. 214/2011 (avvenuta lo scorso 28.12.2011) si è concluso l’iter di conversione in legge del così detto “Decreto Salva Italia”. Tale decreto prevede in generale un inasprimento del prelievo fiscale, soprattutto su immobili e consumi: viene anticipata l’introduzione sperimentale dell’IMU al 01.01.2012 con alcuni ritocchi al calcolo della base imponibile. Previsto anche un aumento progressivo delle aliquote IVA attualmente al 21% e al 10% (non viene ritoccata, invece, l’aliquota del 4%) in sostituzione degli abbattimenti delle agevolazioni fiscali previsti per gli anni 2012 e 2013. Sono state disciplinate, inoltre, alcune agevolazioni per gli esercenti di alcune attività economiche quali la possibilità per gli operatori del “settore benessere” di provvedere al trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi, in deroga alle disposizioni ad essi concernenti. Il D.L. n. 201/2011 convertito, inoltre, prevede alcune disposizioni in materia di evasione fiscale, rafforzando i provvedimenti già presi con le precedenti manovre.

 

Premessa

 

In data 28.12.2011 è entrata in vigore la Legge n. 214/2011 con cui viene convertito con modificazioni il D.L. n. 201/2011, ovvero il provvedimento d’emergenza per salvare il paese. Tra le varie disposizioni disciplinate dalla manovra “Salva Italia” sono previste le seguenti:

 

è    sblocco delle addizionali regionali IRPEF;

è    introduzione dell’IMU in sostituzione delle altre forme di tassazione degli immobili (ICI e rendita catastale ai fini della determinazione del reddito sulle persone fisiche);

è    aumento progressivo delle aliquote IVA attualmente al 21% e al 10% (non viene ritoccata, invece, l’aliquota del 4%) in sostituzione degli abbattimenti delle agevolazioni fiscali previsti per gli anni 2012 e 2013;

è   riforma delle agevolazioni sul recupero edilizio e proroga fino al 31.12.2012 per la riqualificazione energetica degli edifici;

è    agevolazioni per la capitalizzazione delle società (ACE);

è    riallineamento delle partecipazioni per tutte le operazioni effettuate entro il 31.12.2011;

è    nuovo intervento in materia di studi di settore;

è    deducibilità dal reddito d’impresa, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, dell’IRAP riferita al costo del lavoro;

è    aumento della deduzione IRAP per donne e giovani, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011;

è    revisione, entro il 31 maggio 2012, delle modalità di determinazione dell’ISEE;

è    semplificazione degli adempimenti per alcuni sostituti d’imposta;

è    nuovo termine ultimo per la pubblicazione delle delibere comunali riguardanti l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione ai fini del calcolo dell’acconto delle addizionali comunali all’IRPEF nonché possibilità per i Comuni di stabilire aliquote di addizionale in funzione di scaglioni di reddito;

è    aumento dell’aliquota base dell’addizionale regionale all’IRPEF;

è    riforma degli ordini e delle attività professionali e limiti temporali al tirocinio per l’accesso alle professioni;

è    posticipo del termine ultimo per effettuare le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, dal 16 del mese successivo a quello di riferimento all’ultimo giorno del mese successivo;

è    semplificazione della normativa in materia di privacy volte ad escludere dalla tutela i dati concernenti persone giuridiche, enti e associazioni;

è    semplificazione della disciplina che regola l’impiego di lavoratori stranieri nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;

è    soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS, con l’accorpamento in un unico istituto previdenziale (“Super INPS”) delle funzioni previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, nonché i lavoratori dello spettacolo;

è    riforma delle pensioni;

è    nuove regole di assoggettamento fiscale del TFR, indennità equipollenti, altre indennità e somme, TFM per importi superiori a euro 1.000.000,00;

 

Vediamo di seguito con l’ausilio di una tabella le principali novità.

 

Il Decreto Salva Italia: le principali disposizioni

 

 

 

Riallineamento partecipazioni

 

La disposizione del comma 12 dell’articolo 23 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 (ovvero il riallineamento delle partecipazioni) si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in tre rate di pari importo:

 

è     <![endif]>la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012;

è     <![endif]>la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

 

OSSERVA

Si ricorda che il D.L. n. 98/2011 ha inserito due commi, 10-bis e 10-ter, all'art.15 del D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito dalla L. 28.1.2009 n. 2, prevedendo la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali e la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali. Sono cioè riallineabili i maggiori valori incorporati nel costo della partecipazione nel bilancio individuale delle società a seguito di un'operazione straordinaria ove tale maggior valore sia riferibile ad avviamento, marchi d'impresa o altre attività immateriali.

Tale possibilità è prevista per le partecipazioni di controllo per le quali sorgono gli obblighi del bilancio consolidato nel quale, una volta elisa la partecipazione, risulteranno iscritte le attività di avviamento, marchi ed altre attività immateriali. Il valore fiscale della partecipazione sarà scomposta in due parti: partecipazioni e attività immateriali e l'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva non rileverà ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa. La norma si applica sia ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, sia a quelli che adottano principi contabili internazionali. Per partecipazioni di controllo si intendono per i soggetti non IAS, quelle incluse nel consolidamento ai sensi degli artt. 24 ss. del D.Lgs. 09.04.1991 n. 127; per i soggetti IAS, le partecipazioni per quote superiori al 50% dei diritti di voto ovvero con controllo sostanziale in presenza di quote inferiori a quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L’imposta sostitutiva, ricordiamo, è pari al 16%.

 

 

 

Agevolazioni sul nuovo capitale

(ACE)

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 1 della nuova manovra è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale - individuata con un provvedimento del Ministero dell’Economia - alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

 

OSSERVA

L’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici. Per i primi tre anni, secondo quanto previsto dal D.L. n. 201/2011 il rendimento nozionale è fissato al 3%.

 

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:

 

è    le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

è    gli acquisti di partecipazioni in società controllate;

è    gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

 

Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

 

OSSERVA

La presente norma si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

 

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.

 

 

 

Recupero edilizio

 

Secondo quanto stabilito dalla manovra del governo tecnico la detrazione del 36%, dopo 10 anni di proroghe e conferme entra ufficialmente, ossia a regime, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Il D.L. n. 201/2011 convertito ha riscritto gli interventi agevolabili. Alla luce delle nuove disposizioni, sono agevolabili i seguenti interventi:

 

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI AL 36%

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi riscritti dalla riforma

Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (es. terremoti, alluvioni), anche se non rientranti tra quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente all’1.1.2012.

Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.

Interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

OSSERVA

Rientrano tra le spese agevolabili con il 36% quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

 

Si evidenzia, inoltre, che:

 

è     per i fabbricati utilizzati promiscuamente, vale a dire per l’esercizi di arti, professioni o di attività commerciali, la detrazione è ridotta del 50%;

è     la detrazione del 36% continua ad essere cumulabile con le agevolazioni previste per il recupero di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, in quanto di interesse storico, artistico, culturale, ecc., ridotte nella misura del 50%.

 

È, infine, confermata l’applicazione:

 

à    del DM n. 41/98 contenente il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo … in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. Rimangono quindi invariati gli adempimenti richiesti, quale, ad esempio il pagamento delle spese in esame con bonifico bancario/postale. In merito si rammenta che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, tale Decreto è stato recentemente oggetto di modifiche a seguito delle quali non è più previsto l’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;

à    della ritenuta nella misura del 4%, che deve essere operata dalla banca/posta all’atto del pagamento, con bonifico, delle spese in esame (oltre di quelle per la riqualificazione energetica dei fabbricati).

 

 

 

Risparmio energetico

 

La detrazione del 55% per gli interventi edilizi di risparmio energetico è prorogata per tutto il 2012, mentre a partire dal 01.01.2013 verrà “inglobata” tra gli interventi di recupero edilizio che danno diritto alla detrazione del 36%. Gli interventi di risparmio energetico, quindi, saranno - in termini di convenienza - riallineati agli interventi di recupero edilizio. In altre parole la detrazione IRPEF / IRES del 55% per le spese di risparmio energetico attualmente in vigore è prorogata fino al 31.12.2012 mentre per gli anni successivi (dal 2013) tali interventi saranno “ricompresi” tra quelli per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36%.

 

OSSERVA

Per il 2012, la detrazione del 55% viene estesa alle spese per interventi di sostituzione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

 

 

 

Deducibilità

dell’ Irap relativa

al costo del lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo quanto previsto dalla manovra in commento, il costo del lavoro sarà completamente deducibile ai fini Irpef ed Ires. Si tratta di un’importante innovazione, in quanto precedentemente la deduzione era stata fissata nella misura del 10%.

Secondo quanto previsto nel dettaglio dall’articolo 2 della manovra, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato. Tale deduzione:

 

à     spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:

 

î      le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/1997);

î      le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997); gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/1997);

î      le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/1997);

 

à     va effettuata in base all’art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).

 

A seguito della novità sopra esposta, la deducibilità nella misura del 10% di cui all’art. 6, D.L. n. 185/2008 è ora limitata all’imposta forfetariamente riferita alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione attuativa di tale previsione.

 

 

Deduzione Irap per donne e giovani

 

 

A decorrere del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 la deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/1997 è aumentata:

 

à     da € 4.600 a € 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;

à     da € 9.200 a € 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

 

 

 

Liberalizzazione delle professioni

 

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 201/2011 le disposizioni contenute dall'articolo 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, sono modificate in maniera tale da agevolare ulteriormente l’esercizio delle professioni. Nel dettaglio, secondo le nuove disposizioni del decreto salva Italia, la durata del tirocinio obbligatorio previsto per l’esercizio di una professione che prevede l’esame di stato (notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro ecc..) non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi.

La Manovra Monti, inoltre, prevede (attraverso l’introduzione del comma 5 bis all’articolo 3 del D.L. n. 138/2011) l’abrogazione di tutte le norme vigenti sugli ordini professionali in contrasto con i nuovi principi di liberalizzazioni previsti dalla precedente manovra di ferragosto. In particolare, viene modificato l’art. 10 comma 2 della L. 183/2011, che, a sua volta, ha previsto la modifica dell’art. 3 del D.L. 138/2011 (convertito in L. n. 148/2011) mediante l’inserimento del nuovo comma 5-bis.

Nello specifico, è stato previsto che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi elencati al comma 5 (lett. a - g) dell’art. 3 del D.L. n. 138/2011, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5163 e, in ogni caso, dalla data del 13.8.2012. Tale disposizione si aggiunge a quanto già previsto dal comma 1 del citato art. 10 della L. n. 183/2011, di modifica dell’art. 3 comma 5 del D.L. n. 138/2011 convertito in base al quale, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 convertito (13.8.2012), gli Ordini professionali dovranno essere riformati con D.P.R. emanato ai sensi dell’art. 17 comma 2 della L. n. 400/1988, secondo i principi stabiliti dallo stesso D.L. n.138/2011.

Con l’introduzione del comma 5-ter, è inoltre previsto che il Governo, entro il 31.12.2012, provveda a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge, che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell’art. 17-bis della L. n. 400/1988.

 

 

 

Trasformazione in crediti d’imposta delle attività

per imposte

anticipate

 

Viene ampliato l’ambito di applicazione della disposizione dell’art. 2 comma 55 - 58 del D.L. 29.12.2010 n. 225 convertito in L. 26.2.2011 n. 10 (cd. decreto Milleproroghe) che consente, al ricorrere delle condizioni e nelle circostanze ivi previste, di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative:

 

î      a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi dell’art. 106 comma 3 del TUIR;

î      al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi di imposta ai fini delle imposte sui redditi, qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio.

 

L’art. 9 del D.L. n. 201/2011 estende la possibilità di trasformare in crediti d’imposta anche alle imposte anticipate relative a perdite fiscali (e non di esercizio) che derivino dalle variazioni in diminuzione correlate:

 

î      alle svalutazioni di crediti effettuate in esercizi precedenti e riprese a tassazione ai sensi dell’art. 106 del TUIR;

î      alle componenti negative di reddito relative ad avviamento e alle altre attività immateriali deducibili in più periodi d’imposta.

 

La possibilità di trasformare il credito per imposte anticipate in credito d’imposta è, inoltre, esteso anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta e amministrativa di banche ed altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.

Va ricordato che tale disposizione, nata per gli enti creditizi e finanziari, è stata estesa alle imprese (soggetti IRES) industriali e commerciali.

La trasformazione in credito d’imposta delle imposte relative alle perdite decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita. Negli altri casi è confermata la decorrenza dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o dei diversi organi competenti per legge.

È confermato che il credito d’imposta può essere utilizzato, senza limiti d’importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e ceduto, al valore nominale, a società del gruppo (aderenti o meno al consolidato fiscale) ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973. È previsto che l’eventuale credito che residua dopo essere stato utilizzato in compensazione possa essere chiesto a rimborso. Resta da chiarire se la possibilità di chiedere il credito a rimborso possa comportarne anche la possibilità di cessione a terze economie ai sensi dell’art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, potranno essere stabilite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

I componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate, trasformate in credito d’imposta, relative alla svalutazione crediti non dedotta ai sensi dell’art. 106 del TUIR e relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi di imposta ai fini delle imposte sui redditi, non sono più deducibili dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione del bilancio. Inoltre, la trasformazione delle imposte anticipate relative alle perdite fiscali in credito d’imposta comporta che l’ammontare della perdita fiscale dell’esercizio computabile in diminuzione dal reddito imponibile nei periodi d’imposta successivi vada depurato della quota di perdita fiscale che ha dato luogo alle imposte anticipate trasformate in crediti d’imposta.

Il credito d’imposta non è produttivo di interessi, né concorre alla formazione del reddito.

 

 

 

Smaltimento

dei rifiuti

 

Il D.L. n. 201/2011 interviene anche in materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, per talune attività del settore benessere che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo vengono previste disposizioni in deroga alla disciplina ordinaria che prevede la tenuta del registro di carico e scarico e la comunicazione annuale MUD. Nel dettaglio, i seguenti operatori economici possono provvedere al trasporto per conto proprio dei rifiuti pericolosi o a rischio infettivo:

 

SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO DI CUI

ALL’ARTICOLO 40 COMMA 8 D.L. N. 201/2011

Estetista

Acconciatore

Trucco permanente e semipermanente

Tatuaggio

Piercing

Agopuntura

Podologo

Manicure

Pedicure

Callista

 

OSSERVA

Per rifiuti pericolosi e a rischio infettivo si intendono aghi, siringhe e oggetti taglienti usati.

 

I rifiuti, secondo la disposizione in commento, possono essere trasportarli in conto proprio per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L’obbligo di registrazione:

 

è     <![endif]>sul registro di carico e scarico dei rifiuti;

è     <![endif]>l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

si intendono assolti anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’articolo 193 del medesimo decreto.

E’ stato stabilito, inoltre, che:

 

è     <![endif]>i formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all’effettuazione del relativi controlli così come previsti dall’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006;

 

OSSERVA

Secondo la citata disposizione durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

 

è     <![endif]>nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

è     <![endif]>origine, tipologia e quantità del rifiuto;

è     <![endif]>impianto di destinazione;

è     <![endif]>data e percorso dell'istradamento;

è     <![endif]>nome ed indirizzo del destinatario.

 

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

 

è     <![endif]>la conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività che producono tali rifiuti.

 

 

 

Inquinamento ambientale

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 40 del D.L. n. 201/2011 gli adempimenti relativi alla bonifica dei luoghi svolti dai soggetti che ne hanno causato l’inquinamento possono essere svolti in modo più agevole e dilazionato nel tempo. La previsione in commento, però, non è certo priva di condizioni: per ottenere il frazionamento dei lavori di bonifica, infatti, bisogna ottenere una apposita autorizzazione da parte della Regione.

Nel dettaglio il comma 5 dell’articolo 40 del D.L. n. 201/2011 prevede che nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, che presentino particolari complessità a causa:

 

è     <![endif]>della natura della contaminazione;

è     <![endif]>degli interventi;

è     <![endif]>delle dotazioni impiantistiche necessarie;

è     <![endif]>dell’estensione dell’area interessata dagli interventi medesimi;

il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.

Viene effettuata, inoltre, una modifica al comma 9 dell’articolo 242 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Viene ora previsto, infatti, che possono essere autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

 

 

 

Autoriparazione

 

L’articolo 40, comma 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto l’abrogazione del Decreto 30 luglio 1997, n. 406 recante “Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione”.

A seguito di tale abrogazione, le imprese che svolgono l’attività di autoriparazione non sono più tenute a presentare:

 

è     <![endif]>l’elenco delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate nell'attività;

è     <![endif]>l’elenco delle attrezzature di cui debbono essere dotate le imprese esercenti detta attività rispettivamente nelle sezioni previste dall’art. 1 della Legge n. 122/1992.

 

OSSERVA

Secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 122/2011 rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l’attività di commercio di veicoli.

 

 

 

Prodotti

contenenti COV

 

Secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 40 del D.L. n. 201/2011 in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all’articolo 2, comma 1, lett. o) del Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole «o per gli utenti» sono soppresse. Di conseguenza, i prodotti messi a disposizione agli utenti finali non dovranno obbligatoriamente osservare i limiti massimi di concentrazione di «Cov» che devono invece essere rispettati nei precedenti passaggi, ossia quelli che interessano produttori, distributori e rivenditori.

 

 

 

Indennità di fine

rapporto - Esclusioni

dal regime di

tassazione

separata

 

Viene modificato il regime di tassazione delle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 comma 1 lett. a) e c) del TUIR. Si tratta, nello specifico:

 

î      <![endif]>del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 Codice Civile (TFR);

î      <![endif]>delle indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente del pubblico impiego;

î      <![endif]>delle indennità derivanti dalla cessazione dei seguenti rapporti, produttivi di redditi assimilati al lavoro dipendente:

 

à     <![endif]>soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50 comma 1 lett. a) del TUIR);

à     <![endif]>sacerdozio (art. 50 comma 1 lett. d) del TUIR);

à     <![endif]>membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, consiglieri comunali, provinciali e regionali, sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, presidente e componenti degli organi esecutivi delle aziende speciali, dei consorzi tra enti locali e delle comunità montane, giudici della Corte costituzionale e Presidente della Repubblica (art. 50 comma 1 lett. g) del TUIR);

à     <![endif]>delle indennità percepite dagli aventi diritto e dagli eredi, in caso di morte del lavoratore, ai sensi dell’art. 2122 c.c.;

 

î      <![endif]>delle altre indennità e somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 Codice Civile

î      <![endif]>delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al all’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto (es. trattamento di fine mandato degli amministratori, TFM);

î      <![endif]>delle somme e dei valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Tali indennità, erogate sia in denaro che in natura, non sono più soggette al regime di tassazione separata ai fini IRPEF, ma concorrono alla formazione del relativo reddito complessivo tassato in via ordinaria:

 

î      <![endif]>in relazione alla quota eccedente l’importo complessivo di un milione di euro;

î      <![endif]>in ogni caso, quindi a prescindere dal suddetto limite di un milione di euro, in relazione a tutti i compensi e le indennità, a qualsiasi titolo erogati, agli amministratori delle società di capitali.

 

Le nuove disposizioni si applicano retroattivamente, con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dall’1.1.2011. Le indennità già percepite, per le quali è venuta meno la tassazione separata, dovranno quindi essere inserite nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (modelli UNICO PF 2012 o 730/2012), facendole concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato in via ordinaria, con scomputo delle ritenute subite.

In relazione alle indennità che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato in via ordinaria, diventano altresì dovute le relative addizionali regionali e comunali.

In relazione alle indennità che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato in via ordinaria, diventa altresì dovuto il contributo di solidarietà del 3% per la parte di reddito complessivo lordo eccedente 300.000,00 euro.

 

 

 

Novità in materia di

studi di settore

 

Sono apportate modifiche alla disciplina degli studi di settore, che saranno operative già con riferimento al periodo d’imposta 2011. Le nuove disposizioni sono introdotte dai comma 9 ss. dell’art. 10 del D.L. n. 201/2011, rubricato “Regime premiale per favorire la trasparenza”. Nonostante tale collocazione, le disposizioni che modificano la disciplina degli studi di settore si applicano alla generalità dei contribuenti e non soltanto a quelli che, dal 2013, potranno utilizzare il regime premiale per favorire la trasparenza.

Nei confronti dei contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi:

à     <![endif]>sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 comma 1 lett. d) secondo periodo del D.P.R. n. 600/1973 e 54 comma 2 ultimo periodo del D.P.R. n. 633/1972;

à     <![endif]>sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973); la disposizione non si applica in caso di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000;

à     <![endif]>la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

 

Per poter beneficiare di tali misure, occorre che:

 

î      <![endif]>il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

î      <![endif]>sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori di normalità economica previsti per lo studio di settore applicato.

 

Come accennato, le suddette disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2011 e seguenti. A fronte di tali nuove misure, sono state abrogate le disposizioni che stabilivano, in caso di congruità allo studio di settore o di adesione all’invito a comparire, l’esonero dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici se l’ammontare delle attività non dichiarate fosse stato, fino ad un massimo di 50.000,00 euro, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati o definiti. Si tratta, rispettivamente, del comma 4-bis dell’art. 10 della L. n. 146/1998 e dell’art. 10-ter della stessa legge, la cui applicabilità è confermata, in via residuale, solo rispetto alle attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità precedenti il 2011.

Sono stati, altresì, previsti controlli più rigidi per coloro che risultano non congrui e/o non coerenti agli studi di settore. In particolare:

 

î      <![endif]>i soggetti non congrui saranno destinatari di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio e basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che terranno anche conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria;

î      <![endif]>per i soggetti non congrui e non coerenti, i controlli saranno svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri riconosciuti agli uffici per le indagini finanziarie (n. 6-bis e 7 dell’art. 32 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972).

 

Riguardo alle dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive, ai contribuenti soggetti agli studi di settore che:

 

è     <![endif]>assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

è     <![endif]>risultano congrui, anche a seguito di adeguamento;

è     <![endif]>risultano coerenti agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore;

vengono riconosciuti i seguenti benefici:

 

è     <![endif]>preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972;

è     <![endif]>riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972;

è     <![endif]>determinazione sintetica del reddito ex art. 38, D.P.R. n. 600/1973 solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

 

 

 

Immobili: imposizione sull’abitazione principale e

anticipo dell’IMU

 

 

 

Con il “Decreto Salva Italia” viene prevista la reintroduzione dell’imposizione anche sulla prima casa e l’inasprimento, in generale, dell’imposizione sugli immobili. Tra le misure programmate dal Governo tecnico per il risanamento dei conti statali, quindi, è prevista la tassazione della ricchezza immobiliare:

 

è     <![endif]>sull’abitazione principale, precisando che i comuni possono aumentare la franchigia di 200 euro prevista dal decreto per lenire la tassazione degli immobili utilizzati per le esigenze primarie dei proprietari;

è     <![endif]>in misura più accentuata per tutti gli altri immobili.

 

Viene previsto, in particolare, l’aumento delle rendite catastali del 60% per il calcolo dell’IMU, la cui introduzione verrà anticipata al 2012. La nuova imposta, di fatto, si limita ad accorpare le imposte sul possesso dell’immobile, ovvero la tassazione del reddito presunto ai fini IRPEF (basato sulla rendita catastale) e l’ICI (imposta comunale sugli immobili).

Come è chiaro, ciò comporterà sicuramente un aggravio sui titolari dell'abitazione principale (che fino ad oggi non pagavano alcunché ne ai fini Ici ne ai fini Irpef) mentre invece per le seconde o terze case solo un calcolo sul singolo caso potrà consentire di verificare l'effetto della nuova previsione. I calcoli dell'esborso e quindi del confronto con la situazione attuale dovranno però tener conto anche del potere che è assegnato ai comuni per la rimodulazione delle aliquote e della misure delle detrazioni.

La base imponibile dell'Imu è costituita dal valore catastale dell'immobile e con riguardo a ciò il decreto incrementa le rendite catastali. In particolare, i coefficienti utilizzati per il calcolo dell’imposta vengono modificati come segue:

 

NUOVI COEFFICIENTI DEL DECRETO “SALVA ITALIA”

Categoria dell’immobile

Coefficiente (ICI)

Nuovo coefficiente (IMU)

Categoria A

100

160

Categoria A/10

50

80

Categoria B (scuole ecc..)

140

140

Categoria C (fatta eccezione per C/1)

100

Suddiviso per categorie (vedi sotto)

Categorie C/3, C/4 e C/5

Vedi sopra

140

Categorie C/2, C/6, C/7

Vedi sopra

160

Categoria C/1

34

55

Categoria D

50

60

 

OSSERVA

Secondo quanto previsto da un emendamento approvato in sede di conversione per i terreni agricoli, al reddito dominicale iscritto in Catasto al 1° gennaio e rivalutato del 25% viene applicato un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

 

L’importo dell’imposta si ottiene applicando l’aliquota fissata dal Comune al valore dell’immobile (rendita catastale rivalutata del 5%) moltiplicato a sua volta per un coefficiente fisso, in base alla categoria catastale di appartenenza.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del “Decreto Salva Italia” l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% (modificabile in più o in meno di 0,3 punti) ridotto allo 0,4 per la prima casa (modificabile in più o in meno di 0,2 punti). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

OSSERVA

Per effetto di un ulteriore emendamento, la detrazione per l’abitazione principale è aumentata di 50 euro (fino a un massimo di 600 euro comprensivi anche della detrazione base) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che il figlio dimori abitualmente e risulti residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

I comuni possono elevare l'importo fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Qualora agissero in tal modo però non potranno stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Si evidenzia, infine, che il comma 11 del provvedimento prevede sulle aliquote fissate una quota variabile di competenza dello stato. Ciò significa che dovrà essere effettuato un duplice versamento:

 

è     <![endif]>una quota è destinata al comune;

è     <![endif]>la restante quota è destinata all'erario centrale.

 

 

 

Fabbricati

Rurali

 

E’ stata modificata la disposizione contenuta nel testo originario del decreto in relazione alla riclassificazione catastale dei fabbricati rurali.

 

Disposizione contenuta nel testo del D.L. n. 201/2011

L’art. 13 comma 21 del D.L. n. 201/2011, modificando i comma 2-bis e 2-ter dell’art. 7 del D.L. n. 70/2011 (convertito in L. 106/2011), aveva riaperto i termini per poter presentare all’Agenzia del Territorio l’istanza finalizzata a ottenere il riclassamento dei fabbricati rurali nelle categorie A/6, classe R e D/10, nonché la convalida della relativa ruralità fiscale. Il citato art. 13 prorogava altresì al 31.3.2012 il termine (precedentemente fissato al 30.9.2011) entro cui i possessori di fabbricati rurali già iscritti al Catasto Fabbricati potevano presentare istanza volta ad ottenere il rilassamento nelle categorie A/6, classe R per le abitazioni rurali e D/10 per i fabbricati strumentali all’attività agricola. La manovra faceva salve anche le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti successivamente al 30.9.2011.

 

Disposizione contenuta nel D.L. n. 201/2011 convertito

L’art. 13 comma 14-bis del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, sopprime la proroga alla fine di marzo 2012 del termine entro cui inviare la domanda di rilassamento ai sensi del comma 2-bis citato. È previsto, infatti, che le domande di variazione della categoria catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini stabiliti originariamente e fino al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 201/2011) producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classa mento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

 

Modalità attuative

Con un Decreto Ministeriale, che sarà emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 201/2011, saranno stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali dell’esistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

 

Fabbricati rurali iscritti nel Catasto Terreni

Entro il 30.11.2012 devono essere dichiarati al Catasto Fabbricati gli immobili rurali iscritti al Catasto Terreni. Rimangono esclusi dall’obbligo di dichiarazione quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DM 2.1.1998 n. 28.

 

Determinazione dell’IMU nel periodo transitorio

Sino a quanto la dichiarazione di aggiornamento catastale suddetta non viene presentata, l’IMU deve essere corrisposta:

î      <![endif]>a titolo di acconto e salvo conguaglio (che sarà determinato dai Comuni dopo l’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati);

î      <![endif]>sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto.

 

Mancata presentazione della dichiarazione di aggiornamento

Nel caso in cui la denuncia catastale non venga presentata, al soggetto obbligato si applicano:

 

î      <![endif]>le disposizioni di cui all’art. 1 comma 336 L. 30.12.2004 n. 311, secondo cui la richiesta, contenente gli elementi constatati, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico del contribuente, all’iscrizione in Catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita;

î      <![endif]>le sanzioni previste dagli artt. 20 e 28 del R.D.L. 13.4.1939 n. 652, convertito dalla L. 11.8.1939 n. 1249.

 

 

 

ISEE

e accesso alle agevolazioni fiscali

 

Come noto, l’ISEE ( indicatore della situazione economica equivalente) consente, al contribuente, al di sotto di una certa soglia di ricchezza, di usufruire di alcune agevolazioni, tra le quali si annoverano:

 

è     <![endif]>assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;

è     <![endif]>assegno di maternità;

è     <![endif]>asili nido e servizi educativi per l’infanzia;

è     <![endif]>Mense scolastiche;

è     <![endif]>prestazioni scolastiche ( buoni per libri scolastici);

è     <![endif]>servizi socio sanitari;

è     <![endif]>social card;

è     <![endif]>tariffa sociale e per il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica;

 

Il predetto indicatore è calcolato come rapporto tra l’indicatore della situazione economica e il parametro assunto dalla scala di equivalenza.

Indicatore ISE = sommatoria dei redditi del nucleo familiare + 20% del patrimonio immobiliare ( considerato al valore ICI prima casa esclusa fino a un massimo di 51 000 Euro) + patrimonio mobiliare ( al netto di una franchigia di 15.000 Euro).

Scala di equivalenza = parametro strettamente correlato al numero dei componenti del nucleo familiare che prevede, tra l’altro, apposite maggiorazioni in presenza di componenti portatori di handicap o invalidità.

Ne consegue che, ad oggi, l’indicatore è in grado di misurare parzialmente la ricchezza del nucleo familiare che risulta influenzato, infatti, soltanto dal reddito, dal valore del patrimonio familiare (ridotto ad un quinto), nonché dalla dimensione e caratteristiche del nucleo familiare.

 

Al fine di rendere l’ISEE ( indicatore della situazione economica equivalente) un parametro idoneo a misurare a 360° gradi la capacità reddituale e patrimoniali di ogni nucleo familiare, il Decreto Salva Italia prevede che dovranno essere introdotte nuove modalità di determinazione dell’ISEE oltre a stabilire l’elenco dei vantaggi fiscali e tariffari ai quali i soggetti che presentano una certa soglia non potranno più accedere. In altri termini, verranno puntualmente individuate le agevolazioni tributarie e tariffarie, nonché le prestazioni assistenziali che, dal 1 gennaio 2013, non potranno essere riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore al tetto individuato con successivo decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il prossimo 31 maggio 2012.

La previsione di cui sopra è tesa, in buona sostanza, a rendere tale indicatore maggiormente idoneo a misurare in modo più completo la situazione economica delle famiglie, nonché rendere più difficile eventuali manipolazioni del medesimo indicatore. A tale proposito, dalle prime indiscrezioni emerge che, il predetto decreto dovrà introdurre nel calcolo anche due ulteriori parametri:

 

è     <![endif]>la ricchezza patrimoniale della famiglia;

è     <![endif]>le somme percepite in regime di esenzione fiscale. Sul punto, potrebbero rientrare, in tale ambito, benefici fiscali non correlati all’Isee, quali ad esempio detrazioni sugli interessi passivi sui mutui prima casa, bonus detrazioni fiscali del 36% ( recupero patrimonio edilizio) e 55% (riqualificazione energetica)

 

La norma in commento precisa, però, che restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente.

La manovra in commento prevede che alcune agevolazioni fiscali siano condizionate all’indicatore ISEE.

 

 

 

Bollo sui

conti correnti

 

Viene modificato il comma 2-bis dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, concernente l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385.

Dall’1.1.2012, l’imposta di bollo sarà dovuta con periodicità annuale nella misura seguente:

 

î      <![endif]>se il cliente è una persona fisica, 34,20 euro;

î      <![endif]>se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, 100,00 euro.

 

Il nuovo art. 13 comma 2-bis del D.P.R. n. 642/1972 precisa che l’imposta di bollo è dovuta (oltre che sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti) anche sugli estratti di conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio anche postali. L’imposta è dovuta “per ogni esemplare” di estratto conto inviata.

Dall’1.1.2012 non troveranno più applicazione:

 

à     <![endif]>né l’addizionale (nella misura del 50%) prevista dall’art. 11 comma 5 del D.L. 19.12.1994 n. 691 (convertito in L. 16.2.1995 n. 35);

à     <![endif]>né le maggiorazioni (per i clienti diversi dalle persone fisiche) previste dalla previgente nota 3-bis all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

 

Infatti, l’art. 19 comma 24 lett. a) del D.Lgs. n. 201/2011, come modificato in sede di conversione dalla L. 22.12.2011 n. 214, ha abrogato espressamente l’art. 11 comma 5 del D.L. n. 691/1994, che prevedeva l’addizionale, mentre l’art. 19 comma 2 del D.L. n. 201/2011 ha sostituito la nota 3- bis all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, abrogando la disposizione che prevedeva la maggiorazione per gli estratti conto inviati ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Pertanto, la misura dell’imposta da pagare a decorrere dall’1.1.2012 è quella riportata nella nuova versione del comma 2-bis dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, senza alcuna addizionale o maggiorazione.

Modificando la nota 3-bis all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, viene disposto che l’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo è rapportata al periodo rendicontato. Pertanto, l’imposta di bollo è dovuta in ogni caso una volta l’anno, anche ove l’estratto conto non venga effettivamente inviato.

L’imposta non è dovuta se il cliente cui è inviato l’estratto è una persona fisica, quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000,00 euro.

Le novità sopra illustrate trovano applicazione a decorrere dall’1.1.2012.

Con decreto del Ministro dell’Economia e della Finanze saranno stabilite le modalità di attuazione delle nuove norme concernenti il bollo sugli estratti conto.

 

 

 

Progressivo aumento delle aliquote Iva del 21% e del 10%

 

 

 

A partire dal 01.08.2012 la manovra prevede l’aumento delle aliquote IVA nei seguenti termini:

 

è     <![endif]>l’aliquota IVA del 21% passa al 23%;

è     <![endif]>l’aliquota IVA del 10% passa all’12%.

 

OSSERVA

L’aliquota del 4% rimane inalterata.

 

A partire dal 01.01.2014, inoltre, è possibile un ulteriore ritocco in senso negativo di 0,5% per entrambe le aliquote sopra indicate.

 

AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA

Periodo

IVA ordinaria

IVA agevolata

Prima del 17.09.2011

20%

10%

Dal 17.09.2011

21%

10%

Dal 01.10.2012

23%

12%

Dal 01.01.2014

23,5%

12,5%

 

Gli aumenti delle aliquote IVA serviranno per evitare la riduzione del 5% e del 20% nel biennio 2012-2013 delle agevolazioni fiscali disposta dalla manovra correttiva e anticipata dalla manovra di ferragosto. Come noto, in caso di mancata approvazione di un provvedimento di risparmio entro il prossimo 30.09.2012 le manovre estive prevedevano il taglio generale di tutte le agevolazioni fiscali riconosciute attualmente dal nostro ordinamento.

 

 

 

Tassazione dei beni di lusso

 

La manovra prevede una tassazione particolarmente pesante su tutti i beni di lusso a partire dalle automobili, che come noto sono già attualmente gravate dal superbollo. La nuova manovra del governo tecnico ha previsto un ulteriore inasprimento del superbollo sulle auto di lusso: il prelievo, infatti passa a 20 euro per ogni kw oltre il centoottantacinque.

 

SUPERBOLLO

Manovra

Limite di applicazione

Euro per kw

Manovra di ferragosto

225

10

Decreto salva Italia

185

20

 

Nell’iter di conversione in legge è stato disposto che tale tassa:

 

î      <![endif]>non è dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo;

î      <![endif]>è dovuta nella misura ridotta del:

 

à     <![endif]>60% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;

à     <![endif]>30% dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo;

à     <![endif]>15% dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo.

 

Dal 1° maggio 2012 saranno tassate anche le unità con scafo superiori ai 10 metri, per gli stazionamenti giornalieri o per frazione di giorno commisurata alla lunghezza delle imbarcazioni.

Gli importi dovuti variano dai:

 

è     <![endif]>5 €, per le barche dai 10,1 ai 12 metri;

è     <![endif]>fino ai 703 € per le imbarcazioni superiori ai 64 metri.

 

TASSAZIONE DELLE IMBARCAZIONI

Lunghezza

Importo

unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

5,00 euro

unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

8,00 euro

unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

10,00 euro

unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;

30,00 euro

unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

90,00 euro

unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

207,00 euro

unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

372,00 euro

unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

521,00 euro

unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri

703,00 euro

 

OSSERVA

Il pagamento sarà controllato con i pieni di carburante: al momento del rifornimento la ricevuta di versamento dovrà essere esibita all’Agenzia o all’impianto di distribuzione del carburante, per ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

 

L’importo così determinato è ridotto del 50%, per le unità di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti come ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

Nell’iter di conversione in legge è introdotta la previsione che:

 

à     <![endif]>tale tassa non è dovuta:

 

î      <![endif]>per le unità nuove con targa di prova nella disponibilità del costruttore, manutentore o distributore;

î      <![endif]>per le unità usate e ritirate dal costruttore, manutentore o distributore con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto;

 

à     <![endif]>l’importo dovuto applicando quanto sopra è ridotto del:

 

î      <![endif]>15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto;

î      <![endif]>30% dopo 10 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto;

î      <![endif]>45% dopo 15 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto.

 

Verranno assoggettati a prelievo anche gli aeromobili, che pagheranno 1,5 € a Kg a partire dai mezzi con peso massimo al decollo fino a 1.000 Kg (7,55 € per i veicoli oltre le 10 tonnellate). Gli importi sono raddoppiati per gli elicotteri.

Per gli alianti, motoalianti, autogiri e mongolfiere la supertassa sarà di 450 €.

 

 

 

Imposta sui prodotti finanziari

 

In sede di conversione del D.L. n. 201/2011 è stata istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L’imposta in argomento è istituita a decorrere dal 2011.

Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all’estero.

Sono previste due aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie:

 

î      <![endif]>lo 0,1% per il 2011 e il 2012;

î      <![endif]>lo 0,15% a decorrere dal 2013.

 

La base imponibile su cui applicare le aliquote è costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

Dall’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività.

Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta sugli immobili esteri, si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento (ordinariamente, quindi, il 16 giugno).

Le disposizioni attuative relative alla nuova imposta patrimoniale in argomento saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

Accise sui carburanti

 

 

 

È stato previsto, a decorrere dal 7.12.2011 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), l’aumento delle aliquote delle accise di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 504/1995, relative ai carburanti per autotrazione, fissate nelle seguenti misure:

 

î      <![endif]>benzina e benzina senza piombo: euro 704, 20 per mille litri;

î      <![endif]>gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;

î      <![endif]>gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;

î      <![endif]>gas naturale per autotrazione: euro 0,00331.

 

Con decorrenza dall’1.1.2013, sono inoltre fissate le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, rispettivamente in euro 704,70 per mille litri e in euro 593,70 per mille litri, per tener conto degli incrementi già disposti per i suddetti prodotti con precedente norma (aumento di 0,50/€1000litri previsto dall’art. 34 comma 4 lett. b) L. n. 183/2011).

 

 

 

Prelievo sui capitali scudati

 

 

 

Con l’approvazione della legge di conversione del D.L. n. 201/2011, è stato modificato il prelievo previsto per le attività oggetto di scudo fiscale. In sede di emanazione della manovra Monti, infatti, era stato stabilito che le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. 1.7.2009 n. 78 (convertito in L. n. 102/2009) e ai sensi degli artt. 12 e 15 del D.L. n. 350/2001 (convertito in L. n. 409/2001), ancora segretate, fossero soggette ad un’imposta straordinaria dell’1,5% (c.d. “imposta una tantum sulle attività scudate”). Tuttavia, come si spiegherà nel prosieguo, tale regime impositivo è stato radicalmente modificato.

 

Effetti dell’adesione allo scudo fiscale

I contribuenti che avevano violato le norme sul monitoraggio fiscale potevano decidere di presentare un’apposita dichiarazione riservata e assoggettare ad un’imposta straordinaria con aliquota dal 5 al 7% le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero al 31.12.2008, procedendo al rimpatrio delle stesse, oppure semplicemente regolarizzando la propria posizione in relazione alle attività detenute in Stati che consentivano un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Quanto agli effetti, l’emersione delle attività detenute all’estero, sia nel caso di rimpatrio che in caso di regolarizzazione:

 

î      <![endif]>produce effetti estintivi delle sanzioni amministrative, di natura tributaria e previdenziale, in relazione agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento;

î      <![endif]>estingue le sanzioni amministrative per le violazioni inerenti al monitoraggio fiscale;

î      <![endif]>preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta che hanno termine al 31.12.2008, limitatamente agli imponibili relativi alle somme emerse;

î      <![endif]>estingue gli illeciti penali tutelati dalla sanatoria.

 

Per i periodi di imposta successivi, inoltre, si beneficia della riservatezza: precisamente, gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate non devono fornire all’Amministrazione finanziaria i dati e le notizie relativi alle stesse.

 

Imposta di bollo sulle attività finanziarie emerse

Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 78/2009 degli artt. 12 e 15 del D.L. n. 350/2001 sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale dello 0,4%. L’aliquota viene elevata:

 

·         <![endif]>all’1% per l’anno 2012;

·         <![endif]>all’1,35% per l’anno 2013.

 

L’imposta straordinaria riguarda tutte le attività finanziarie che hanno beneficiato dell’emersione utilizzando le leggi di emersione succedutesi nel tempo: quindi, anche le attività finanziarie derivanti da emersione fatte anni fa. L’imposta dovrebbe applicarsi alle sole attività ancora segretate come previsto nella versione della norma in vigore prima dell’approvazione della legge di conversione.

L’imposta in argomento è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dell’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972. Questo significa che in caso di titoli rimpatriati per 1.000.000,00 euro a seguito dell’adesione allo scudo fiscale, il contribuente pagherà nel 2012:

 

î      <![endif]>34,20 euro di bollo fisso;

î      <![endif]>1.000,00 euro di bollo proporzionale;

î      <![endif]>9.000,00 euro di bollo sulle attività scudate (10.000,00 – 1.000,00 euro).

 

Versamento dell’imposta di bollo sulle attività finanziarie scudate

Con riferimento al nuovo bollo sulle attività finanziarie scudate gli intermediari finanziari:

 

î      <![endif]>provvedono a trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente;

î      <![endif]>effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il versamento da effettuare nel 2012, il valore delle attività segretate è quello al 6.12.2011;

î      <![endif]>il versamento deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241/1997.

 

Mancato versamento e sanzioni

Il D.L. n. 201/2011 convertito prevede, inoltre, che gli intermediari sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta di bollo sulle attività scudate. Nei confronti di tali contribuenti, l’imposta viene riscossa mediante iscrizione a ruolo e, per l’omesso versamento, si applica una sanzione pari all’importo non versato.

 

Rimando alla disciplina sull’imposta di bollo

Per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sulle attività scudate nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.

 

Imposta di bollo una tantum” in caso di attività emerse e prelevate dal dossier segretato

Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6.12.2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari all’1%. Per quanto riguarda la liquidazione, il versamento e le sanzioni in relazione a tale imposta, valgono le disposizioni già illustrate in materia di imposta di bollo sulle attività oggetto di scudo fiscale.

 

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative relative al nuovo prelievo sulle attività scudate saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

Imposta comunale

sui rifiuti

 

 

 

A decorrere dall’1.1.2013, l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 istituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (RES). Il RES sarà applicabile dall’1.1.2013.

A decorrere dall’1.1.2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi abroga:

 

à     <![endif]>la TARSU, di cui al D.Lgs. n. 504/1993;

à     <![endif]>la tariffa di igiene ambientale istituita con l’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, c.d. “TIA Ronchi”;

à     <![endif]>la tariffa integrata istituita con l’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, c.d. “TIA Ambiente”.

 

Viene soppressa altresì l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Per quanto non espressamente previsto dal D.L. n. 201/2011 al nuovo tributo si applicheranno:

 

î      <![endif]>l’art. 1 comma da 161 a 170 della L. n. 296/2006, concernenti l’attività di accertamento degli enti locali;

î      <![endif]>l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare delle Province e dei Comuni.

 

Soggetto attivo del nuovo tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il RES è istituito in tutti i Comuni per coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni; i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Sono escluse dalla tassazione:

 

î      <![endif]>le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;

î      <![endif]>le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 Codice Civile che non sono detenute o occupate in via esclusiva.

 

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo:

 

à     <![endif]>locali,

à     <![endif]>o aree scoperte,

 

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Il tributo deve essere pagato soltanto per gli utilizzi temporanei che nel corso dello stesso anno solare hanno una durata non superiore a 6 mesi.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per:

 

à     <![endif]>i locali ed aree scoperte di uso comune;

à     <![endif]>i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale.

Per gli immobili già denunciati, i Comuni possono modificare d’ufficio le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli dell’Agenzia del Territorio. Se negli atti catastali mancano gli elementi necessari per determinare la superficie catastale, gli intestatari catastali devono presentare (su richiesta del Comune) all’Agenzia del Territorio la planimetria catastale dell’immobile. Per le altre unità immobiliari è assoggettabile al tributo la superficie calpestabile.

Sono escluse dal calcolo della superficie assoggettabile al tributo le aree sulle quali si formano rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri il trattamento in conformità della normativa vigente.

Il tributo è corrisposto in base ad una tariffa:

 

à     <![endif]>commisurata ad anno solare;

à     <![endif]>calcolata in base:

 

î      <![endif]>alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie;

î      <![endif]>in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

î      <![endif]>sulla base dei criteri determinati con regolamento.

 

La tariffa del nuovo tributo è composta:

 

à     <![endif]>da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti;

à     <![endif]>da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

 

Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:

 

î      <![endif]>abitazioni con unico occupante;

î      <![endif]>abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

î      <![endif]>locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

î      <![endif]>abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano all’estero per più di 6 mesi all’anno;

î      <![endif]>fabbricati rurali ad uso abitativo.

 

Ulteriori riduzioni sono previste:

 

à     <![endif]>nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;

à     <![endif]>per la raccolta differenziata relativa alle utenze domestiche;

à     <![endif]>nei casi in cui il produttore svolga l’attività di recupero dei rifiuti;

à     <![endif]>con delibera del consiglio comunale;

à     <![endif]>nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

 

Al fine di coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato. I Comuni possono ulteriormente aumentare la misura della maggiorazione fino a 0,40.

Con un regolamento, che dovrà essere emanato entro il 31.10.2012 e sarà applicabile dall’anno successivo a quello della sua entrata in vigore, saranno stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Tuttavia, fino a quando tale regolamento non sarà emanato dall’1.1.2013 si applicheranno in via transitoria le disposizioni contenute nel regolamento della TIA, di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158.

Con regolamento comunale sarà disciplinata l’applicazione del tributo, con particolare riferimento:

 

à     <![endif]>alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

à     <![endif]>alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

à     <![endif]>alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

à     <![endif]>all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

à     <![endif]>ai termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

 

Le tariffe del nuovo tributo devono essere approvate:

 

î      <![endif]>dal consiglio comunale;

î      <![endif]>entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

î      <![endif]>in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

 

Per le occupazioni o detenzioni temporanee (sono quelle che si protraggono per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare) di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti, i Comuni stabiliscono le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata:

 

·   <![endif]>in base alla tariffa annuale del tributo;

·   <![endif]>rapportata a giorno;

·   <![endif]>maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

 

L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. La dichiarazione deve essere presentata:

 

î      <![endif]>dai soggetti passivi del tributo entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo;

î      <![endif]>nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, anche da uno solo degli occupanti.

 

Inoltre, la suddetta dichiarazione:

 

à     <![endif]>è redatta su un apposito modello messo a disposizione dal Comune;

à     <![endif]>ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non siano intervenute modificazioni dei dati dichiarati dai quali derivi un diverso ammontare del tributo.

 

Continua ad applicarsi il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il comma 29 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 prevede che tra i poteri dei Comuni vi sia quello di istituire una tariffa avente natura di corrispettivo, in luogo del tributo di nuova istituzione. Tale potere risulta applicabile esclusivamente da parte di quei Comuni che avranno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Nel caso di istituzione del corrispettivo in sostituzione del tributo, una parte dello stesso rimarrà applicabile limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento che deve essere emanato entro il 31.10.201298.

Il nuovo tributo comunale deve essere versato esclusivamente al Comune. In mancanza di una deliberazione comunale che preveda diversamente, il tributo per l’anno di riferimento è effettuato:

 

à     <![endif]>in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre;

à     <![endif]>mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello F24.

 

È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

I commi da 39 a 42 disciplinano l’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Rispetto alle sanzioni previste dal D.L. n. 201/2011, che si riportano di seguito, rimane la facoltà da parte dei Comuni di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. In particolare, la “Manovra Monti” stabilisce la sanzione:

 

î      <![endif]>del 30% del tributo non versato, in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (oltre alla riduzione della sanzione prevista, eventualmente, in caso di ravvedimento);

î      <![endif]>dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di omessa presentazione della dichiarazione. La sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

î      <![endif]>dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, per l’infedele dichiarazione. La sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

î      <![endif]>da 100,00 a 500,00 euro, per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario.

 

Al comma 38 dell’art. 14 viene disciplinato il potere di accertamento riconosciuto ai Comuni per il RES. Sono introdotte le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 Codice Civile, quali presupposti accertativi adottabili nei casi di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione. In relazione all’attività di accertamento degli enti locali, per quanto non espressamente previsto dal D.L. n. 201/2011, al nuovo tributo si applicano le disposizioni contenute nell’art. 1 comma 161 - 170 della L. n. 296/2006.

 

 

 

Addizionali

irpef

 

Viene previsto l’aumento delle addizionali regionali dallo 0,9 al 1,23%. Le risorse saranno destinate a coprire la spesa sanitaria delle Regioni.

Per quanto concerne le addizionali comunali, invece, l’aliquota delle nuove addizionali e le soglie di esenzione devono essere pubblicate entro il 20 dicembre di ogni anno (non più il 31 dicembre). I comuni, inoltre, potranno stabilire aliquote progressive sulla base degli scaglioni IRPEF fissati con legge dello stato.

 

 

 

Riduzione dell’importo

per le operazioni

in contanti

 

Preso atto che la via al contrasto all’evasione passa attraverso la tracciabilità del contante, la manovra salva Italia prevede un nuovo ritocco alla soglia del contante ad Euro 1.000. In altri termini, superata tale soglia i pagamenti devono essere effettuati in formati tracciabili ovvero, moneta elettronica, bonifici o assegni. Ne consegue che, per effetto di tale disposizione:

 

è     <![endif]>è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.;

è     <![endif]>gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

è     <![endif]>gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;

è     <![endif]>il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 1.000,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo.

 

La novità in esame risponde a finalità di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La riduzione della soglia presenta notevole valenza anche ai fini della lotta all'evasione fiscale ovvero, alla riduzione delle operazioni in nero, con possibilità di reperire maggiori risorse sia in termini di imposizione diretta che indiretta.

I nuovi limiti sono in vigore dal 6.12.2011. In sede di conversione in legge del D.L. n. 201/2011, peraltro, si è precisato che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.01.2012 e riferite alle nuove limitazioni d’importo (ovvero quelle comprese tra 1.000,00 e 2499,99 euro).

Le violazioni ai limiti di utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni “liberi” e libretti al portatore, devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro trenta giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato - per la contestazione e gli altri adempimenti. Queste ultime, quindi, procederanno all’immediata comunicazione dell’infrazione all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

La violazione delle disposizioni sopra ricordate determina, ex art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in misura percentuale rispetto agli importi delle operazioni. Il comma 8, peraltro, stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a 3.000,00 euro. In sede di conversione in legge del D.L. n. 201/2011 è stato precisato che, per i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro, nel caso di mancata estinzione ovvero di mancata riduzione del saldo ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.3.2012, la sanzione

sarà pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000,00 euro.

 

 

 

Pubblica

Amministrazione

-

Pagamenti di spese, stipendi, pensioni e

compensi con

strumenti “tracciabili”

 

Entro il 06.03.2012, al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante, è disposto che:

 

î      <![endif]>le operazioni di pagamento delle spese delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;

î      <![endif]>i pagamenti di cui sopra si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario (gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 1.000,00 euro);

î      <![endif]>lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000,00 euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte “istituzionali” di cui all’art. 4 del D.L. n. 78/2010 convertito (il limite di importo di cui sopra può essere modificato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze);

î      <![endif]>per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo “ove i titolari rientrino in fasce svantaggiate”. Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste Italiane S.p.A. ed agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;

î      <![endif]>per consentire alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali ed ai loro enti di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’Economia e delle Finanze promuove la stipula, tramite la società Consip S.p.A., di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’ABI, la società Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono, con apposita convenzione, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. La convenzione individua le suddette caratteristiche avendo riguardo, tra l’altro, ai seguenti criteri:

 

î      <![endif]>inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito “gratuita”;

î      <![endif]>struttura dei costi semplice, trasparente e facilmente comparabile;

î      <![endif]>offerta senza spese alle fasce socialmente svantaggiate di clientela (in tali casi, il conto corrente di base sarà anche esente dall’imposta di bollo).

 

Con la medesima convenzione è stabilito l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.

La convenzione finalizzata a stabilire le caratteristiche del conto corrente o del conto di pagamento di base deve essere stipulata entro tre mesi dal 28.12.2011 (data di entrata in vigore della L. 22.12.2011 n. 214, di conversione del D.L. n. 201/2011). In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine, l caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia.

L’ABI, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiane S.p.A., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni di imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dal 28.12.2011 (data di entrata in vigore della L. 22.12.2011 n. 214, di conversione del D.L. n. 201/2011), le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la percentuale dell’1,5%.

 

 

 

Dichiarazioni false in sede di accertamento

 

Il legislatore, al fine di rendere più penetranti i poteri di controllo e di accertamento previsti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA quali, ad esempio, gli inviti ad esibire documentazione o fornire chiarimenti, i questionari per reperire dati, notizie e documenti sul contribuente o su talune operazioni, ecc., ha previsto che, qualora vengano esibiti o trasmessi atti o documenti “falsi” ovvero siano forniti dati e notizie “non rispondenti al vero”, la violazione assume connotati di natura penale, esattamente come quando viene resa una dichiarazione sostitutiva falsa ed, in particolare:

 

è     <![endif]>l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;

è     <![endif]>le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

 

In buona sostanza, l’art. 11 comma 1 del D.L. n. 201/2011 ha, di fatto, rafforzato i controlli sui contribuenti introducendo, tra l’altro, sanzioni di natura penale per chi esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisca dati o notizie non rispondenti al vero, a seguito di richieste avanzate dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, nell’ambito, tra le altre ipotesi, di questionari, inviti al contraddittorio, accessi, ispezioni o verifiche, è punito ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Basti pensare che, prima dell’intervento normativo in commento, le reticenze e le omissioni del contribuente, in sede di risposta a questionari o inviti a contradditori, risultavano punite soltanto con la sanzione amministrativa da Euro 206 a Euro 1032 (art. 11 comma 1 D.Lgs. n. 471/1997). D’ora in poi, invece, tutto quello che verrà esibito, trasmesso o comunque notiziato al Fisco, a fronte di una sua richiesta, è assimilabile ad una vera e propria autocertificazione, con quel che ne consegue in termini di punibilità con la reclusione fino a tre anni.

Dal tenore letterale della disposizione, si evince che l’ambito applicativo è limitato soltanto alle indicazioni mendaci fornite in sede di verifica ovvero, di richiesta dati e notizie e riportate nei processi verbali di constatazione (PVC). Nell’ambito di applicazione della disposizione in esame sono escluse, quindi, le comunicazioni di dati e notizie riconducibili, ad esempio, alle comunicazioni relative ai beni concessi in godimento ai soci che, sebbene finalizzate all’attività di recupero di materia imponibile, restano fuori della disciplina di accertamento, come espressamente previsto dalla disposizione in commento.

Quanto ai profili sanzionatori, invece, il legislatore ha voluto estendere, alle predette comunicazioni, l’applicazione della disciplina sanzionatoria - di natura penale - prevista per coloro che rilasciano dichiarazioni e atti mendaci tese, ad esempio, all’ottenimento di agevolazioni e/o detrazioni.

La nuova disciplina sanzionatoria, infine, si aggiunge e non sostituisce quella già vigente di natura amministrativa prescritta dall’art. 482 ( falsità materiale del privato).

 

 

 

Operazioni

di importo inferiore a 1.500 euro

 

A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

 

OSSERVA

Ricordiamo che secondo la citata disposizione le banche, la società Poste italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

 

Le stesse informazioni potranno essere utilizzate per l’attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

Canone rai

 

 

Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

 

 

 

Termini di svolgimento delle verifiche fiscali

 

L’articolo 11 del Decreto Salva Italia ha disciplinato la modifica di alcune garanzie previste in materia di verifica da parte della Guardia di Finanza, recentemente ritoccate - a favore del contribuente - con il Decreto Sviluppo (D.L. n. 70/2011). Ci riferiamo, in particolare, alla disciplina concernente la permanenza dell’Amministrazione finanziaria presso la società o l’ente sottoposto a verifica: secondo quanto previsto dalle previgenti disposizioni, nel caso in cui non sussistano ragioni di emergenza, o inerenti giustizia e salute, i controlli devono essere unificati e la loro durata non può essere superiore a 15 giorni lavorativi in un trimestre, considerando come tali i giorni di effettiva permanenza in azienda.

In particolare, il comma 7 dell’articolo 11 del D.L. n. 201/2011 modifica l’articolo 7 del D.L. n. 70/2011 in materia di accessi; la lettera a) del comma 1 di tale disposizione viene modificata come segue:

 

è     <![endif]>versione antecedente alla manovra Monti: esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di 15 giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;

è     <![endif]>la nuova disposizione: esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese.

 

La nuova lettera a), quindi, non riproduce più l'espressione “non può durare più di 15 giorni”, viene, cioè, soppressa la previsione di un limite alla durata del controllo amministrativo in forma di accesso.

Inoltre, la Manovra Monti sopprime i numeri 3 e 4 della lettera a) del comma 2 sempre dell'art. 7 del Decreto n. 70/2011 che recitano rispettivamente:

 

è     <![endif]>gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;

è     <![endif]>gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni in materia di controllo costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare.

 

Dall'interpretazione letterale della norma si evince che vengono eliminati, complessivamente, il termine di durata degli accessi in massimo 15 giorni, il principio della non ripetizione degli accessi per periodi di tempo inferiori al semestre e la responsabilità per illecito disciplinare per i dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto di tali termini.

In ogni caso le disposizioni oggetto di modifica da parte del D.L. n. 201/2011 devono essere lette nell’ottica imposta dallo Statuto del contribuente che all’articolo 12 comma 1 stabilisce che gli accessi, ispezioni e verifiche, si svolgono “[…] con modalità tali da arrecare la minima turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali e professionali del contribuente”. Pertanto, qualora i verificatori assumano comportamenti scorretti il soggetto controllato può attivare le procedure di tutela innanzi al Garante del contribuente oltre che portare all'attenzione del Giudice tributario la violazione normativa e gli effetti derivanti sui successivi atti impositivi eventualmente emanati dall'Amministrazione finanziaria. Ove vengano rilevati comportamenti dell'Amministrazione che determinano un pregiudizio dei contribuenti, il Garante può segnalare tali circostanze agli organi direttivi dell’Amministrazione finanziaria al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

 

Accorpamento enti previdenziali

“di categoria”

 

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 201/2011 dal 6 dicembre viene disposta la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS. Le funzioni di tali enti e i rapporti attivi e passivi degli stessi saranno assorbiti dall’INPS.

 

 

 

Novità in materia di previdenza

 

Principi generali

La riforma del sistema pensionistico, volta a garantire il rispetto dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, è ispirata ai seguenti principi e criteri:

 

î      <![endif]>equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

î      <![endif]>flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

î      <![endif]>adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;

î      <![endif]>semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

 

Applicazione metodo contributivo e pro rata

È prevista l’estensione, secondo il meccanismo del pro rata, del metodo contributivo di calcolo delle pensioni anche ai lavoratori che erano ancora in “regime retributivo”; con tale metodo, dall’1.1.2012, si calcolerà la quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata a decorrere da tale data.

 

Certificazione del diritto di accesso al trattamento pensionistico

Il lavoratore che entro il 31.12.2011 matura i requisiti di età e di anzianità contributiva, secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 201/2011, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conserva il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Diversamente, i soggetti che maturano i requisiti a partire dall’1.1.2012, potranno accedere alla prestazione pensionistica di vecchiaia, nonché alla pensione anticipata, conseguite sulla base dei nuovi requisiti.

 

Flessibilità

Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della L. 8.8.1995 n. 335 , la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi, mentre il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall’art. 12 del D.L. 31.5.2010 n. 78, (convertito in L. 30.7.2010 n. 122). Infine, nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della L. 20.5.1970 n. 300 opera fino al conseguimento del limite massimo di flessibilità.

 

Abrogazione del regime delle decorrenze

È disposta l’abrogazione del regime delle decorrenze - conosciuto anche come “finestre mobili” - disciplinato dall’art. 12 comma 1 e 2 del D.L. 31.5.2010 n. 78. Tale norma prevedeva che il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico decorresse:

 

î      <![endif]>per i lavoratori dipendenti trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti;

î      <![endif]>per i lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, nonché gli iscritti alla Gestione Separata, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

 

Pensione di vecchiaia - assegno sociale

Viene modificata la disciplina relativa ai requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia.

 

Soggetti interessati e nuovi requisiti anagrafici

Per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima il requisito anagrafico è fissato secondo la seguente progressione:

 

·         <![endif]>62 anni a decorrere dall’1.1.2012;

·         <![endif]>63 anni e 6 mesi a decorrere dal 1.1.2014;

·         <![endif]>65 anni a decorrere dall’1.1.2016;

·         <![endif]>66 anni a decorrere dall’1.1.2018.

 

Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. Per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della Gestione Separata dell’INPS il requisito anagrafico è fissato secondo la seguente progressione:

 

·         <![endif]>63 anni e 6 mesi a decorrere dall’1.1.2012;

·         <![endif]>64 anni e 6 mesi a decorrere dall’1.1.2014;

·         <![endif]>65 anni e 6 mesi a decorrere dall’1.1.2016;

·         <![endif]>66 anni a decorrere dall’1.1.2018.

 

Anche in questo caso, resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. Inoltre, si precisa che il requisito anagrafico di 66 anni è stabilito per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione sia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo sia con il sistema misto.

Anche per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della Gestione separata, il requisito anagrafico di 65 anni, valevole per l’accesso alla pensione di vecchiaia sia nel sistema misto sia nel sistema contributivo, è incrementato a 66 anni.

 

Anzianità contributiva minima

Il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente

all’1.1.96, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della L. 8.8.1995 n. 335. Tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se si è in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.

 

Requisito per il conseguimento dell’assegno sociale

A decorrere dall’1.1.2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale è incrementato di 1 anno, ovvero a 66 anni.

 

Età minima per la pensione di vecchiaia

Vengono introdotte importanti novità in materia di prestazioni pensionistiche, prevedendo un’età minima di 67 anni per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia a partire dall’anno 2021.

 

Lavoratori interessati

La disposizione riguarda uomini e donne, lavoratori autonomi e dipendenti del settore privato e del pubblico impiego, la cui pensione sia liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria - o forme sostitutive della medesima - nonché della Gestione Separata, e che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento a partire dall’anno 2021.

 

Meccanismo applicativo

Nella norma si precisa che, fermo restando quanto già stabilito in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, qualora il requisito anagrafico di 67 anni non fosse assicurato, i predetti requisiti dovranno essere incrementati con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanare entro il 31.12.2019. Ciò al fine di garantire, per i lavoratori interessati che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, un’età minima d’accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.

 

Pensione anticipata

È operato l’innalzamento del requisito di accesso al pensionamento di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età posseduta.

 

Requisiti anagrafici

Il requisito anagrafico è fissato, a decorrere dal 1.1.2012, nei seguenti termini:

 

·         <![endif]>42 anni e 1 mese per gli uomini;

·         <![endif]>41 anni e 1 mese e per le donne.

 

Tali requisiti saranno ulteriormente incrementati di 1 mese sia nell’anno 2013 che nel 2014.

 

Penalizzazione per pensionamento anticipato

Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributiva maturate antecedentemente il 1.1.2012 viene applicata una riduzione pari all’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni.

 

Requisito minimo di accesso alle pensione anticipata nel sistema contributivo

Si prevede che per i lavoratori che hanno iniziato l’attività dopo il 1.1.1996, cui si applica totalmente il sistema contributivo, ci sia la possibilità di accedere al pensionamento con un requisito minimo corrispondente a 63 anni di età, ma a due condizioni:

 

î      <![endif]>devono risultare versati e accreditati in loro favore almeno 20 anni di contribuzione effettiva;

î      <![endif]>l’ammontare mensile della 1a rata di pensione deve risultare non inferiore ad un importo soglia mensile pari, per l’anno 2012, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per quell’anno.

 

Adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita

Si estende l’intervento relativo all’adeguamento dei requisiti del D.L. n. 201/2011, di accesso al pensionamento, all’incremento della speranza di vita. In particolare, al comma 12 si prevede che a decorrere dall’1.1.2013, l’intervento sarà riferito non solo ai requisiti anagrafici, ma anche al pensionamento per raggiungimento del requisito previsto per l’anzianità contributiva, indipendentemente dall’età posseduta Invece, al comma 13 si prevede che gli adeguamenti dei requisiti di accesso al pensionamento all’incremento della speranza di vita avvengano, a decorrere dal 1.1. 2019, con cadenza biennale.

 

Esenzioni dal nuovo regime dei requisiti di accesso al pensionamento

Sono previste esenzioni dal nuovo regime dei requisiti di accesso al pensionamento per determinate categorie di lavoratori, in particolare viene confermato il regime sperimentale previsto al comma 9, art. 1 della L. 23.8.2004 n. 243, che stabilisce la possibilità, fino al 2015, per le donne lavoratrici di poter accedere al pensionamento con 57 anni di età e 35 di

anzianità contributiva, optando per il calcolo interamente con il sistema contributivo. Inoltre, continua ad applicarsi la previgente normativa - nel limite delle 50.000 unità - prevista per:

 

î      <![endif]>i lavoratori in mobilità, ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 23.7.1991 n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4.12.2011 e che maturano i requisiti per i pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 comma 1 e 2, della L. 23.7.1991 n. 223;

î      <![endif]>i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art. 7 comma 6 e 7 della L. 23.7.1991 n. 223 per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.2011;

î      <![endif]>ai lavoratori che, alla data del 4.12.2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2 comma 28, della L. 23.12.1996 n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;

î      <![endif]>lavoratori che, antecedentemente alla data del 4.12.2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

î      <![endif]>i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che alla data del 4.12.2011 sono in posizione di esonero dal servizio.

 

Modalità di attuazione

In merito a queste disposizioni in materia di esenzioni, al comma 15 dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011 si stabilisce che le modalità di attuazione saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 214/2011, ovvero il 28.3.2012.

 

Ulteriori eccezioni per i dipendenti del settore privato

Sono previste due ulteriori eccezioni per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria, in particolare:

 

î      <![endif]>i lavoratori che hanno maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31.12.2012 (i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31.12.2012 ai sensi della Tabella B allegata alla L. 23.8.2004 n. 243) possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;

î      <![endif]>le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lett. a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31.12.2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni.

 

Coefficienti di trasformazione e limite dei 70 anni

Dall’1.1.2013 è prevista l’estensione fino a 70 anni dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo individuale, precedentemente previsto fino all’età di 65 anni. Inoltre, viene disposto che gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi all’1.1.2019 siano effettuati con periodicità biennale.

 

Lavoratori addetti a mansioni usuranti

Si dispone l’adeguamento della disciplina dei requisiti previsti per i lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti, introducendo modifiche e ulteriori disposizioni all’art. 1 del D.Lgs. 21.4.2011 n. 67, che si concretizzano nel circoscrivere al periodo 2008 - 2011 (quindi non più fino al 2012) la possibilità per questa particolare categoria di lavoratori di conseguire in anticipo il diritto al trattamento pensionistico.

 

Permanenza del regime delle decorrenze

Per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente pesanti rimarrà in vigore il regime delle decorrenze - noto anche come delle c.d. finestre - abrogato, per la generalità dei lavoratori, dal comma 5 dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011.

 

Misure di armonizzazioni dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

È disposto che si debba procedere all’adeguamento di determinati regimi speciali che prevedono requisiti di accesso al pensionamento inferiori a quelli vigenti nel sistema generale. Nello specifico, si tratta dei lavoratori appartenenti:

 

î      <![endif]>alla categoria di coloro che svolgono attività lavorativa in miniere, cave e torbiere;

î      <![endif]>alle forze di Polizia e Forze Armate;

î      <![endif]>al corpo dei Vigili del fuoco;

î      <![endif]>alle Ferrovie dello Stato.

 

Si precisa inoltre che, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico attraverso un apposito regolamento da emanare entro il 30.6.2012, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

 

Totalizzazioni

Dall’1.1.2012 è prevista l’estensione della possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi, eliminando il limite minimo di 3 anni previsto dall’art. 1 comma 1 del D.Lgs. 2.2.2006 n. 42. In particolare, con questo intervento si intende rendere più agevole l’utilizzo dell’istituto della totalizzazione, che serve a cumulare i periodi contributivi accreditati presso diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, al fine di maturare il requisito minimo pensionistico.

Pensionamenti e riduzione degli assetti organizzativi delle Pubbliche Amministrazioni

La nuova disciplina dei requisiti di accesso al pensionamento determina l’adeguamento, in modo sistematico, delle disposizioni previste all’art. 72 del D.L. 25.6.2008 n. 112, relative ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche prossimi al pensionamento.

 

Contributo solidarietà fondi speciali

È previsto che, con decorrenza 1.1.2012 e fino al 31.12.2017 venga istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e che hanno beneficiato di regole più favorevoli, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.

 

Misura del contributo

L’ammontare della misura del contributo è definito dalla Tabella A di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 201/2011 ed è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla L. 8.8.1995 n. 335 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

 

Casi di esclusione

Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni d inabilità. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

 

Aumento contributivo lavoratori autonomi

Si dispone che, con effetto dall’1.1.2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS siano incrementate dell’1,3% dall’anno 2012 e successivamente dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018.

 

Rideterminazione contributiva dei lavoratori in agricoltura

Con effetto dall’1.1.2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 201/2011.

 

Enti previdenziali di diritto privato dei professionisti

Si impone alle Casse di previdenza dei professionisti di adottare, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30.6.2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Le delibere in materia sono

sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti, che dovrà essere espressa in modo definitivo entro 30 giorni dalla ricezione di tali delibere.

Decorso il termine del 30.6.2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dall’1.1.2012:

 

î      <![endif]>le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 24 relative all’applicazione del pro rata agli iscritti alle relative gestioni;

î      <![endif]>un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1%.

 

Rivalutazione automatica delle pensioni

È previsto che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo198 stabilito dall’art. 34 comma 1 della L. 23.12.1998 n. 448, venga riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS nella misura del 100%.

Nel caso delle pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

Estensione di prestazioni temporanee INPS ai professionisti iscritti alla Gestione separata

A decorrere dall’1.1.2012, ai professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all’art. 1 comma 788 della L. 27.12.2006 n. 296. In sintesi, anche questi professionisti - al pari dei lavoratori a progetto - potranno beneficiare di un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Inoltre, è prevista la corresponsione per gli eventi di parto un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità; tali disposizioni si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia.

 

Aumento del contributo di perequazione dei trattamenti pensionistici

Intervenendo sul comma 22-bis dell’art. 18 del D.L. 6.7.2011 n. 98 (convertito in L. 15.7.2011 n. 111), si prevede un aumento del contributo di perequazione dei trattamenti pensionistici - c.d. assegni d’oro - mediante l’applicazione di un’aliquota del 15% sugli importi superiori ai 200.00 euro.

Conseguentemente, a decorrere dal 1.8.2011 e fino al 31.12.2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

 

·         <![endif]>al 5% della parte eccedente i 90.000 fino a 150.000 euro;

·         <![endif]>al 10% per la parte eccedente i 150.000 euro fino a 200.000 euro;

·         <![endif]>al 15% per la parte eccedente i 200.000 euro.

 

 

Compilazione LUL

 

Il termine ultimo per la compilazione del Libro Unico del Lavoro (LUL) viene posticipato per ciascun mese di riferimento dal giorno 16 del mese successivo all’ultimo giorno del mese successivo.

 

 

 

Lavoratori stranieri

 

All’articolo 5 del D.Lgs. n. 286/1998 viene aggiunto il comma 9-bis ai sensi del quale in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

L’attività di lavoro può svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:

 

è     <![endif]>che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

è     <![endif]>che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

 

 

 

Dilazione dei pagamenti di somme iscritte a ruolo

 

Nell’iter di conversione in legge, all’art. 10 è stato introdotto il nuovo comma 13-bis che integra, con la possibilità di un’ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, l’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.

Nel dettaglio viene stabilito che “in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea obiettiva difficoltà finanziaria del contribuente, la dilazione di pagamento, ovvero la ripartizione delle somme scritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili, può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta la decadenza”. In tal caso, inoltre, il soggetto interessato potrà richiedere di effettuare il pagamento con rate variabili, di importo crescente per ogni anno.

Possono beneficiare di tale ulteriore dilazione anche i soggetti che avendo in corso il pagamento rateale al 28.12.2011:

 

è     <![endif]>non hanno versato la prima o, successivamente, 2 rate degli importi dovuti;

è     <![endif]>non hanno ancora fruito della analoga dilazione prevista dal c.d. “Decreto Milleproroghe” (art. 2, comma 20, D.L. n. 225/2010).

 

 

 

Rateazione somme dovute a seguito di controlli automatici

 

Nell’iter di conversione in legge del D.L. n. 201/2011 è stato modificato l’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997 che disciplina la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, già oggetto di intervento ad opera del D.L. n. 70/2011. In particolare:

 

è     <![endif]>è stato soppresso l’obbligo di prestare un’idonea garanzia precedentemente previsto qualora l’importo complessivo delle rate successive alla prima fosse superiore a € 50.000.

è     <![endif]>è previsto che il versamento delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (versamento tardivo), ancorché non comporti la decadenza dalla rateazione, determina l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione ex art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 (30% dell’importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali;

è     <![endif]>sono applicabili anche all’ipotesi di tardivo versamento delle rate successive le disposizioni di cui al comma 5 del citato art. 3-bis in materia di notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti all’iscrizione a ruolo connessa all’omesso pagamento della prima rata o delle rate successive alla prima. Pertanto, la notificazione è effettuata entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata ovvero pagata in ritardo.

 

 

 

Detrazione

per beni

soggetti a regime

vincolistico

-

Documentazione

Le documentazioni e certificazioni attualmente richieste per il conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione deve essere presentata dal richiedente al Ministero per i Beni e Attività Culturali, il quale esegue controlli a campione ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. N. 445/2000.

La nuova semplificazione riguarda:

 

à     <![endif]>la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri per i beni assoggettati a regime vincolistico (art. 15 comma 1 lett. g) del TUIR);

à     <![endif]>la detrazione IRPEF del 19% relativa alle erogazioni liberali in denaro a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico (art. 15 comma 1 lett. g) del TUIR);

à     <![endif]>la deducibilità dal reddito d’impresa degli oneri relativi a beni immobili vincolati (art. 100 comma 2 lett. e) del TUIR);

à     <![endif]>la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore di enti che operano nel settore artistico e culturale (art. 100 comma 2 lett. f) del TUIR).

 

 

 

Editoria

 

È stabilita la cessazione del sistema di contribuzione diretta di cui alla L. n. 250/1990, alla data del 31.12.2014, con riferimento alla gestione 2013. Per tale finalità, è prevista l’adozione, da parte del Governo, di un regolamento di modifica del D.P.R. 25.11.2010 n. 223, relativo alla semplificazione e al riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, al fine di conseguire, a decorrere dall’1.1.2012, in vista della cessazione del sistema di contribuzione diretta, la riduzione della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dei beneficiari, nonché risparmi nella spesa pubblica.

Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all’innovazione tecnologica del settore, a contenere l’aumento del costo delle materie prime, all’informatizzazione della rete distributiva.

 

 

 

Semplificazione in materia di tutela della privacy

 

Ai fini della riduzione degli oneri in materia di privacy, viene modificato il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (c.d. “codice della privacy”), prevedendo l’esclusione dalla tutela della privacy di:

 

·         <![endif]>persone giuridiche;

·         <![endif]>enti;

·         <![endif]>associazioni.

 

Vengono modificate le lett. b) e i) dell’art. 4 comma 1 del codice della privacy, recanti rispettivamente le definizioni di dato personale e interessato. Nello specifico, è stato eliminato il riferimento alla “persona giuridica, ente od associazione”. Alla luce delle modifiche così introdotte:

 

à     <![endif]>per “dato personale” si deve intendere qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale;

à     <![endif]>per “interessato” si deve intendere la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

 

Viene abrogato il comma 3-bis dell’art. 5 del codice della privacy, che già limitava l’ambito di applicazione del codice della privacy, escludendolo nel caso di trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili.

Viene modificato l’art. 9 comma 4 del codice della privacy, relativo alle modalità di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del codice (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”), mediante la soppressione del seguente periodo: “se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti”.

Viene modificato, inoltre, l’art. 43 mediante l’abrogazione della lett. h), che consentiva il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato di dati personali se diretto verso un Paese terzo (non appartenente all’Unione europea) relativamente al trattamento di dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

 

 

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