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Giovedì 02 Febbraio 2012 09:00

Gli aspetti procedurali da non dimenticare per la distruzione dei beni

Scritto da  Paolo Chiari
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Con il Decreto Sviluppo è stato disposto un adeguamento monetario in relazione alla procedura semplificata per la distruzione di beni, ai fini del superamento delle presunzioni Iva. È stato, infatti, elevato da 5.164 a 10 mila euro l'ammontare di costo massimo dei beni la cui distruzione può essere provata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, piuttosto che tramite il verbale redatto da pubblici funzionari, da finanzieri o dal notaio.


Ricordiamo, che i beni che, a seguito di una ispezione o verifica fiscale, non si trovano in uno dei luoghi dove il contribuente svolge le proprie operazioni, si presumono ceduti in evasione di imposta.


Per vincere la presunzione di cessione, il contribuente deve dimostrare che i beni non rinvenuti: sono stati impiegati per la produzione; sono stati perduti; sono stati distrutti; sono stati consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà (es. lavorazione, deposito, comodato ecc.). In caso di distruzione di beni, gli adempimenti da compiere per vincere la presunzione di cessione degli stessi è stata chiarita dal Ministero delle Finanze con la C.M. 23.7.98 n. 193/E.





Premessa


Nel corso dell'attività d'impresa può rendersi necessario procedere alla distruzione di beni strumentali o di merci, ovvero alla cessione di beni o merci ormai obsoleti o inutilizzabili. A seconda dei casi o della tipologia del bene, le suddette operazioni devono essere effettuate con l'osservanza di particolari modalità. Il rispetto delle particolari procedure, infatti, consente di superare la presunzione tributaria per cui si considerano ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui l’imprenditore e/o il professionista svolgono la propria attività. In materia, come ricordato in premessa, va rilevato che ad opera del Decreto sviluppo è stato disposto un adeguamento monetario in relazione alla procedura semplificata per la distruzione di beni, ai fini del superamento delle presunzioni Iva. È stato, infatti, elevato da 5.164 a 10 mila euro l'ammontare di costo massimo dei beni la cui distruzione può essere provata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, piuttosto che tramite il verbale redatto da pubblici funzionari, da finanzieri o dal notaio.





La distruzione dei beni


La rottamazione dei beni di impresa, sia di magazzino che strumentali è disciplinata dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.  La normativa è integrata dai chiarimenti che il Ministero delle Finanze ha inserito nella Circolare Ministeriale n. 193 del 23 luglio 1998.


La rottamazione è la modalità con cui l’impresa procede alla distruzione volontaria dei beni. Si distinguono diverse modalità:





Perché seguire le formalità?


Nel caso in cui non vengano rispettate le formalità previste dalla normativa fiscale, il contribuente sarà soggetto a un trattamento fiscale sfavorevole. Secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972, infatti, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni (ivi compresi le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa) né in quelli dei suoi rappresentanti, a meno che non sia dimostrato che i beni stessi:

  • sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
  • sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.



La presunzione, di cui all’art. 1 citato, si applica nei confronti di tutti i soggetti IVA e riguarda sia i beni merce, vale a dire quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, sia i beni strumentali. Non si tratta di presunzioni assolute ma relative (juris tantum), in quanto viene concessa al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria, anche se in uno dei modi indicati tassativamente dalla legge.


In caso di distruzione dei beni, il metodo più sicuro per superare le presunzioni di cessione è quello di seguire le procedure previste dalla legge in materia di rottamazione.


Si tratta di procedure che attengono a due modalità di distruzione dei beni

  • quella effettuata direttamente dall’impresa, con eventuale affidamento a terzi del rifiuto da smaltire;
  • quella effettuata attraverso incarico apposito ad una ditta specializzata.





Le novità del DL n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”)


Secondo quanto previsto dall’articolo 7 comma 1 del Decreto Sviluppo, per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente in materia di distruzione di beni viene modificato il massimale del valore per cui è concessa l’attestazione di distruzione mediante atto notorio. In particolare, per effetto delle nuove disposizioni il massimale è stato innalzato da 5.164 a 10.000 euro.





Distruzione volontaria dei beni


Al fine di provare la distruzione dei beni è necessario che alla stessa assistano o possano potenzialmente assistere soggetti terzi in grado di certificare l’effettiva distruzione. Allo scopo dovrà quindi essere inoltrata una comunicazione alle autorità competenti (all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza), che dovrà pervenire almeno 5 giorni prima dell’operazione di distruzione o di trasformazione.




Tali Uffici sono competenti su base territoriale in base al luogo in cui avviene la rottamazione del bene. Pertanto, se il contribuente ha il domicilio fiscale in un comune diverso da quello in cui avviene la distruzione o trasformazione dei beni, è necessaria la trasmissione del verbale di constatazione all’Ufficio delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente che pone in essere la suddetta operazione. Tale invio dovrà essere effettuato dall’Ufficio che ha presenziato all’operazione. Sul punto, cautelativamente si consiglia di inviare copia della comunicazione preventiva anche all’Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale.


Per quanto concerne i dati da indicare nella comunicazione, si ricorda che il documento deve contenere:

  • il luogo, la data e l’ora in cui verranno poste in essere le operazioni;
  • le modalità di distruzione o di trasformazione;
  • la natura, qualità e quantità dei beni;
  • l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o trasformare;
  • il valore ottenibile dalla distruzione o trasformazione.



Successivamente, all’atto della distruzione dei beni, la procedura segue percorsi distinti in relazione ad alcune caratteristiche della distruzione stessa:






Perdita di beni per eventi fortuiti


Se la perdita è stata causata da eventi fortuiti (quali ad esempio possono capitare nel normale svolgimento dell’attività d’impresa), accidentali o indipendenti dalla volontà del soggetto, la circolare 23 luglio 1998, n. 193/E si é espressa identificando la documentazione probatoria sufficiente a dare evidenza dell’evento, ossia:







Cessione gratuite alle ONLUS

La cessione gratuita degli alimenti alle ONLUS prevede il rispetto di due procedure affinché possa essere vinta la presunzione di cessione: la prima procedura deve essere rispettata ai fini delle imposte dirette, mentre la seconda ai fini IVA.







Prodotti editoriali


Secondo quanto stabilito dall’articolo 54, commi 1, Legge 21 novembre 2000, n. 342, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 53, comma 2, in materia di ricavi, e dell’art. 54, comma 1, lett. d), in materia di plusvalenze patrimoniali, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.


La distruzione dei beni risulta in via alternativa:

  • dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile ovvero da apposito registro tenuto a norma dell’art. 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dal quale risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi nonché i soggetti riceventi;
  • dal documento di trasporto;
  • da apposita annotazione, al momento della consegna dei beni, in uno dei registri previsti dagli artt. 23, 24, 25, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (registrazione fatture e corrispettivi).





Smaltimento e distruzione prodotti agricoli


In materia di smaltimenti dei prodotti agricoli si registra l’intervento dell’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione 4 aprile 2008, n. 131/E. La cessione delle merci agricole è soggetta alla procedura ‘‘di condizionamento’’ attraverso la quale l’acquirente all’ingrosso classifica la merce:

  • in relazione alla qualità (prima scelta o meno);
  • in relazione alle quantità non commercializzabili (di scarto).


Successivamente il grossista procede ad inviare al macero la merce non commercializzabile con regolare documentazione, ma senza, piuttosto intuitivamente, alcuna distinzione in relazione al fornitore. Pertanto, si rende necessario per il fornitore registrare la fattura relativa alla cessione, con l’indicazione delle quantità non vendibili e destinate al macero.

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