Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.05.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.05.2011 è stato previsto lo spostamento dei termini, dal 16.06.2011 al 06.07.2011, senza alcun pagamento od onere o maggiorazione aggiuntiva, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca.
Il Decreto in relazione alle stesse imposte, ha previsto la possibilità di effettuare i versamenti dal 07.07.2011 al 05.08.2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo in caso di versamenti rateali delle imposte dovute in acconto e a saldo, pari allo 0,40%.
Per l’anno in corso i contribuenti interessati sono indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo slittamento delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore. Anche i contribuenti che presentano il modello 730, avranno più tempo tant’è che il suddetto modello potrà essere consegnato ai Caf o ai professionisti abilitati, entro il 20.05.2011.
A favore dei Caf e dei professionisti abilitati è stato, inoltre, previsto un differimento dal 30.06.2011 al 12.07.2011 per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati.
E’, altresì, previsto che le scadenze ed i versamenti compresi tra il 01.08.2011 ed il 20.08.2011 vengano tutti spostati a quest’ultima data e, quindi, automaticamente a lunedì 22.08.2011 (il 20.08 cade di sabato), al fine di permettere ai contribuenti di fruire di più tempo per effettuare i versamenti evitando gli eventuali disagi legati al periodo estivo.
La sospensione, tuttavia, non opera per il versamento con maggiorazione dello 0,40, fissato, per effetto delle proroghe, al 5 agosto 2011 e per tutti i versamenti relativi alle somme che prevedono l’utilizzo del modello F23, quali imposta di registro, catastale, bollo ecc..
Corre l’obbligo evidenziare che poiché la proroga si applica anche agli adempimenti fiscali da effettuare tra il 01.01.2011 ed il 20.08.2011, la proroga di 22 giorni si applica anche alle scadenze al 31 luglio 2011 già prorogate “di diritto” al 1 agosto 2011 in conseguenza del fatto che il giorno 31 luglio, quest'anno cade di domenica.
E' il caso, ad esempio, delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/S/2011 e 770/O/2011 e degli adempimenti collegati alla presentazione delle stesse (ad esempio, il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 472/ 1997) che, quindi, vengono entrambi differiti al 22 agosto 2011.
Premessa
Come anticipato in apertura della presente informativa, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.05.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.05.2011, ha previsto una serie di proroghe per adempimenti tributari e versamenti a partire dalla prima scadenza del 16.06.2011 (per i versamenti senza maggiorazione delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca) e per le successive scadenze di seguito esposte. L’allungamento delle scadenze è dovuto ai nuovi adempimenti introdotti in materia di tassazione alternativa degli affitti che “impegnano sia i contribuenti, sia i produttori di software e gli intermediari”.
Si consideri che ad oggi gli studi dei commercialisti stanno lavorando senza istruzioni idonee e complete e stanno approntando le dichiarazioni Unico 2011 senza avere a disposizione il programma GERICO che consente di elaborare gli studi di settore !!!.
Chi sono i contribuenti interessati?
Lamentele a parte, i contribuenti interessati dalla proroga sono:
- le persone fisiche che devono eseguire i versamenti da UNICO, imposte dirette ed IRAP e pagare l’acconto sulla cedolare secca sulle locazioni abitative;
- i contribuenti diversi dalla persone fisiche (società di persone, società di capitali…) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Le persone fisiche
L’ultimo giorno a disposizione delle persone fisiche non sarà, infatti, il 16.06.2011, ma il successivo 06.07.2011, senza alcun pagamento od onere o maggiorazione aggiuntiva. Si sposta, di conseguenza, in avanti anche il termine per eseguire i pagamenti ma con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo in caso di versamenti rateali delle imposte dovute in acconto e a saldo, ovvero dal 07.07.2011 che diventa il 05.08.2011. Pertanto, riassumendo, le nove scadenze saranno quelle indicate nella seguente tabella riepilogativa:
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VERSAMENTI di UNICO 2011 - PERSONE FISICHE
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VECCHIA SCADENZA |
NUOVA SCADENZA (senza oneri aggiuntivi) |
NUOVA SCADENZA DEL VERSAMENTO CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,4% |
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16 giugno 2011 |
6 luglio 2011 |
Dal 7 luglio al 5 agosto 2011
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Contribuenti diversi dalle persone fisiche soggetti agli studi di settore
Preliminarmente occorre ricordare che i contribuenti che applicano gli studi di settore, sono coloro che sono sottoposti al controllo induttivo mediante il prodotto informatico Gerico e per i quali sono stati approvati gli specifici studi di settore, compresi quelli con eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi studi.
Ciò premesso, si evidenzia che la stessa proroga prevista per le persone fisiche vale anche per i contribuenti non persone fisiche che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore. Al momento questo tetto risulta immutato rispetto alla cifra tradizionale di 5.164.568,99, frutto della traduzione in euro del limite di 10 miliardi di lire. Il decreto di approvazione dei singoli studi potrebbe portare questo limite fino a 7,5 milioni di euro ma finora questa possibilità riconosciuta dalla legge non è stata applicata. Il Dpcm di proroga fa riferimento all'indicazione data dal decreto di approvazione di ciascuno studio, ma va ricordato che non ci sono variazioni in questo senso.
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ATTENZIONE La proroga vale anche per i contribuenti “trasparenti” che partecipano (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir) a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, ossia per:
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Pertanto, riassumendo, le nove scadenze saranno quelle indicate nella seguente tabella riepilogativa:
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VERSAMENTI di UNICO 2011 - SOGGETTI DIVERSI dalle PERSONE FISICHE che APPLICANO gli STUDI di SETTORE |
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VECCHIA SCADENZA |
NUOVA SCADENZA (senza oneri aggiuntivi) |
NUOVA SCADENZA DEL VERSAMENTO CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,4% |
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16 giugno 2011 |
6 luglio 2011 |
Dal 7 luglio al 5 agosto 2011
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Il nuovo calendario di Unico 2011 sarà, pertanto, il seguente:
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UNICO 2011- IL NUOVO CALENDARIO |
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Termine |
Adempimento
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6 luglio 2011 |
Unico 2011 - Persone fisiche e contribuenti che applicano gli studi di settore - Versamento a saldo 2010 e prima rata di acconto per il 2011. |
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5 agosto 2011 |
Unico 2011 - Persone fisiche e contribuenti che applicano gli studi di settore - Versamento a saldo 2010 e prima rata di acconto per il 2011 con maggiorazione dello 0,40%. |
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30 settembre 2011 |
Invio telematico di Unico 2011 e Unico Mini 2011 |
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30 novembre 2011 |
Acconto Unico 2011 - Versamento seconda rata acconto per il 2011. |
Le società di capitali
Riguardo alle società di capitali, corre l’obbligo evidenziare che i termini di versamento sono collegati alla data di approvazione del bilancio 2010.
La proroga al 06.07.2011, ovvero al 05.08.2011 con la maggiorazione dello 0,40% trova, pertanto, applicazione solo con riferimento alle società il cui termine “ordinario” di versamento delle imposte scade il 16.06.2011. Sono, quindi, escluse dalla proroga le società che, approvando il bilancio nel mese di giugno (entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), devono effettuare i versamenti entro il 16.07.2011 (16.08.2011 con la maggiorazione dello 0,40%). Per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali il termine “ordinario” di versamento del saldo IRES ed IRAP è, infatti, collegato alla data di approvazione del bilancio, come schematizzato nella tabella seguente.
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Approvazione bilancio 2010 |
Termine ordinario di versamento |
Termine differito con lo 0,4%
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Entro il 30.04.2011 |
16.06.2011 |
16.07.2011 (entro il 30° giorno succes-sivo) |
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Entro il 29.6.2011 (rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.C.):
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Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio
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Entro il 30° giorno succes-sivo
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Entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio (periodo d’im-posta non coincidente con l’anno solare) |
Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta |
Entro il 30° giorno succes-sivo |
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Entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio in caso di rinvio per particolari esigen-ze ex art. 2364 C.C. (periodo d’imposta non coin-cidente con l’anno solare) |
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio |
Entro il 30° giorno succes-sivo |
Quali sono i pagamenti interessati alla proroga?
Si evidenzia che il differimento dei termini interessati dalla proroga attiene:
- a tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2011, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, ossia quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto "minimale", il versamento del tributo annuale dovuto dalle imprese alla Camera di commercio, l’eventuale Iva a saldo 2010;
- anche l'adeguamento Iva agli studi di settore e per chi deve la maggiorazione del 3% applicabile per l'adeguamento ai maggiori ricavi calcolati da Gerico in caso di scostamento superiore al 10% tra entrate presunte dagli studi di settore e entrate contabili;
Ne discende, pertanto, che i pagamenti interessati alla proroga sono elencati come di seguito:
- IRPEF (saldo 2010 e primo acconto 2011) - anche 20% in acconto per redditi a tassazione separata e Ires;
- addizionale regionale all’IRPEF (saldo 2010);
- addizionale comunale all’IRPEF (saldo 2010 e acconto 2011);
- imposta sostitutiva regime nuove iniziative e contribuenti minimi;
- saldo IVA 2010 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
- contributi IVS (saldo 2010 e primo acconto 2011);
- contributi Gestione separata INPS;
- imposta sostitutiva sui capital gains;
- diritto camerale.
La rateizzazione
Come noto i versamenti possono essere effettuati:
- in un'unica soluzione entro il nuovo termine stabilito del 06.07.2011;
- ovvero in rate di pari importo, a condizione che il versamento rateale si concluda entro il mese di novembre.
Le rate successive alla prima devono essere pagate:
- entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza → per i titolari di partita Iva;
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ATTENZIONE Si evidenzia che, per effetto della proroga, slitta solo il termine per il pagamento in un’unica soluzione e per l’importo della prima rata, mentre restano fermi i termini per il pagamento delle rate successive alla prima. Pertanto, i soggetti che optano per la rateizzazione dovranno versare la prima rata alla scadenza del 06.07.2011 (oppure 5 agosto 2011) e la seconda rata già alla prima scadenza del 16.07.2011 (oppure 22 agosto 2011 - la scadenza del 16.08.2011, come meglio argomenteremo di seguito è slittata al 22 agosto 2011). |
La proroga del saldo IVA 2010
Come noto, i soggetti che presentano la dichiarazione unificata hanno potuto differire il pagamento del saldo IVA 2010 al termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2011, corrispondendo gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (termine ordinario per il versamento del saldo IVA).
Considerato che anche il versamento del saldo IVA 2010 può essere oggetto della proroga dal 16 giugno/16 luglio al 6 luglio/5 agosto 2011, il suddetto versamento può essere effettuato:
- per i soggetti che non beneficiano della proroga:
- entro il 16 giugno 2011 applicando al saldo IVA la maggiorazione dell’1,20%;
- entro il 16 luglio 2011 applicando al saldo IVA già maggiorato dell’1,20% l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
- per i soggetti che beneficiano della proroga:
- entro il 6 luglio 2011 applicando al saldo IVA la maggiorazione dell’1,20%;
- entro il 5 agosto 2011 applicando al saldo IVA già maggiorato dell’1,20% l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
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ATTENZIONE Per i contribuenti trimestrali, in caso di differimento del saldo IVA, è necessario dapprima applicare gli interessi trimestrali dell’1% dovuti in dichiarazione annuale e poi la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese. |
La proroga del calendario del modello 730/2011
Oltre alla proroga dei versamenti di Unico 2011, il Decreto in commento come sopra argomentato, ha disposto anche la cancellazione del 30 aprile e il 31 maggio dal calendario del Modello 730.
Quest’anno, pertanto, il contribuente potrà ancora presentare il modello:
- a un Caf o a un professionista abilitato entro il 20 giugno.
E’ prevista pure una proroga anche per i Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati, che avranno tempo fino al 12.07.2011 per trasmettere on line i modelli 730 presentati dai lavoratori dipendenti e pensionati.
Il nuovo calendario del modello 730/2011 sarà, pertanto, il seguente:
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Il NUOVO CALENDARIO del MODELLO 730/2011 |
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VECCHIA SCADENZA |
NUOVA SCADENZA |
L’ADEMPIMENTO
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30 aprile 2011 |
16 maggio 2011 |
Termine per la presentazione del modello 730 compilato al proprio sostituto d'imposta. |
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31 maggio 2011 |
20 giugno 2011 |
Termine di presentazione del modello 730 al Caf o al professionista abilitato. |
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15 giugno 2011 |
30 giugno 2011 |
Il Caf o il professionista ha tempo fino a questa data per consegnare al contribuente una copia della dichiarazione (modello 730) e il relativo prospetto di liquidazione. |
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30 giugno 2011 |
12 luglio 2011 |
Termine ultimo per la trasmissione in via telematica della dichiarazione da parte del Caf o del professionista. |
La proroga dei versamenti e adempimenti in scadenza tra il 01.08 ed il 20.08.2011
Come già esposto precedentemente, sono stati rinviati al 22 agosto ( il 20 cade di sabato) tutti gli adempimenti fiscali e i pagamenti in F24 (compresi quelli previdenziali, secondo le regole fissate dalla convenzione tra agenzia delle Entrate, Inps, Inail ed Enpals), in scadenza fra il 1° e il 20 agosto 2011.
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ATTENZIONE La sospensione, tuttavia, non opera per il versamento con maggiorazione dello 0,40, fissato, per effetto delle proroghe, al 5 agosto 2011 e per tutti i versamenti relativi alle somme che prevedono l’utilizzo del modello F23, quali imposta di registro, catastale, bollo, ecc.. |
La proroga per i versamenti in scadenza tra il 1° agosto ed il 20 agosto 2011 è, pertanto, così schematizzata:
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PROROGA VERSAMENTI in SCADENZA tra il 1° AGOSTO e il 20 AGOSTO 2011 |
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ADEMPIMENTI E VERSAMENTI IN SCADENZA |
NUOVA SCADENZA |
NOTE |
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1° agosto 2011 - 20 agosto 2011 |
22 agosto 2011 |
Si tratta di tutti gli adempimenti fiscali e i pagamenti in F24 ad eccezione del versamento con maggiorazione dello 0,40, fissato, per effetto delle proroghe, al 5 agosto 2011 e di tutti i versamenti relativi alle somme che prevedono l’utilizzo del mod. F23. |
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ESEMPIO A titolo esemplificativo sono interessati dalla proroga i seguenti versamenti fiscali e contributivi:
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Slittamento dei termini dei modelli 770/2011 semplificato ed ordinario
Atteso che la proroga si applica agli adempimenti fiscali ed ai versamenti da effettuare tra il 1° agosto 2011 e il 20 agosto 2011, la stessa proroga di 22 giorni si applica anche alle scadenze al 31 luglio 2011 già prorogate “di diritto” al 1 agosto 2011, e ciò in conseguenza del fatto che il giorno 31 luglio, quest'anno cade di domenica.
Questo è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/S/2011 (semplificato) e 770/O/2011 (ordinario) e degli adempimenti collegati alla presentazione delle stesse (ad esempio, il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 472/ 1997) che, quindi, vengono entrambi differiti al 22 agosto 2011.




