Banner

English Version

Venerdì 27 Maggio 2011 08:00

Proroga per Unico 2011, Modello 730, versamenti e adempimenti di agosto

Scritto da  Paolo Chiari
Valuta questo articolo
(49 voti)

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.05.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.05.2011 è stato previsto lo spostamento dei termini, dal 16.06.2011 al 06.07.2011, senza alcun pagamento od onere o maggiorazione aggiuntiva, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca.

 

Il Decreto in relazione alle stesse imposte, ha previsto la possibilità di effettuare i versamenti   dal 07.07.2011 al 05.08.2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo in caso di versamenti rateali delle imposte dovute in acconto e a saldo, pari allo 0,40%.  

 

Per l’anno in corso i contribuenti interessati sono indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo slittamento delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore. Anche i contribuenti che presentano il modello 730, avranno più tempo tant’è che il suddetto modello potrà essere consegnato ai Caf o ai professionisti abilitati, entro il 20.05.2011.

 

A favore dei Caf e dei professionisti abilitati è stato, inoltre, previsto un differimento dal 30.06.2011 al 12.07.2011 per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati.

 

E’, altresì, previsto che le scadenze ed i versamenti compresi tra il 01.08.2011 ed il 20.08.2011 vengano tutti spostati a quest’ultima data e, quindi, automaticamente a lunedì 22.08.2011 (il 20.08 cade di sabato), al fine di permettere ai contribuenti di fruire di più tempo per effettuare i versamenti evitando gli eventuali disagi legati al periodo estivo.

 

La sospensione, tuttavia, non opera per il versamento con maggiorazione dello 0,40, fissato, per effetto delle proroghe, al 5 agosto 2011 e per tutti i versamenti relativi alle somme che prevedono l’utilizzo del modello F23, quali imposta di registro, catastale, bollo ecc..

 

Corre l’obbligo evidenziare che poiché la proroga si applica anche agli adempimenti fiscali da effettuare tra il 01.01.2011 ed il 20.08.2011, la proroga di 22 giorni si applica anche alle scadenze al 31 luglio 2011 già prorogate “di diritto” al 1 agosto 2011 in conseguenza del fatto che il giorno 31 luglio, quest'anno cade di domenica.

 

E' il caso, ad esempio, delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/S/2011 e 770/O/2011 e degli adempimenti collegati alla presentazione delle stesse (ad esempio, il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 472/ 1997) che, quindi, vengono entrambi differiti al 22 agosto 2011.

 

 

 

 

Premessa

 

Come anticipato in apertura della presente informativa, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.05.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.05.2011, ha previsto una serie di proroghe per adempimenti tributari e versamenti a partire dalla prima scadenza del 16.06.2011 (per i versamenti senza maggiorazione delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca) e per le successive scadenze di seguito esposte. L’allungamento delle scadenze è dovuto ai  nuovi adempimenti introdotti in materia di tassazione alternativa degli affitti  che “impegnano sia i contribuenti, sia i produttori di software e gli intermediari”.


Si consideri che ad oggi gli studi dei commercialisti stanno lavorando senza istruzioni idonee e complete e stanno approntando le dichiarazioni Unico 2011 senza avere a disposizione il programma GERICO che consente di elaborare gli studi di settore !!!.

 

 

 

 

Chi sono i contribuenti interessati?

 

Lamentele a parte, i contribuenti interessati dalla proroga sono:

  • le persone fisiche che devono eseguire i versamenti da UNICO, imposte dirette ed IRAP e pagare l’acconto sulla cedolare secca sulle locazioni abitative;
  • i contribuenti diversi dalla persone fisiche (società di persone, società di capitali…) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

 

 

 

 

Le persone fisiche

 

L’ultimo giorno a disposizione delle persone fisiche non sarà, infatti, il 16.06.2011, ma il successivo 06.07.2011, senza alcun pagamento od onere o maggiorazione aggiuntiva. Si sposta, di conseguenza, in avanti anche il termine per eseguire i pagamenti ma con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo in caso di versamenti rateali delle imposte dovute in acconto e a saldo, ovvero dal 07.07.2011 che diventa il 05.08.2011. Pertanto, riassumendo, le nove scadenze saranno quelle indicate nella seguente tabella riepilogativa:

 

VERSAMENTI di UNICO 2011 - PERSONE FISICHE

VECCHIA SCADENZA

NUOVA SCADENZA

(senza oneri aggiuntivi)

NUOVA SCADENZA DEL VERSAMENTO CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%

16 giugno 2011 

6 luglio 2011 

Dal 7 luglio al 5 agosto 2011

 

 

 

 

Contribuenti diversi dalle persone fisiche soggetti agli studi di settore

 

Preliminarmente occorre ricordare che i contribuenti che applicano gli studi di settore, sono coloro che sono sottoposti al controllo induttivo mediante il prodotto informatico Gerico e per i quali sono stati approvati gli specifici studi di settore, compresi quelli con eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi studi.


Ciò premesso, si evidenzia che la stessa proroga prevista per le persone fisiche vale anche per i contribuenti non persone fisiche che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore. Al momento questo tetto risulta immutato rispetto alla cifra tradizionale di 5.164.568,99, frutto della traduzione in euro del limite di 10 miliardi di lire. Il decreto di approvazione dei singoli studi potrebbe portare questo limite fino a 7,5 milioni di euro ma finora questa possibilità riconosciuta dalla legge non è stata applicata. Il Dpcm di proroga fa riferimento all'indicazione data dal decreto di approvazione di ciascuno studio, ma va ricordato che non ci sono variazioni in questo senso.

 

ATTENZIONE

La proroga vale anche per i contribuenti “trasparenti” che partecipano (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir) a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, ossia per:

  •  soci di società di persone;
  • associati di associazioni tra artisti o professionisti;
  • collaboratori di imprese familiari;
  • coniugi di aziende coniugali;
  • soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale

 

 

Pertanto, riassumendo, le nove scadenze saranno quelle indicate nella seguente tabella riepilogativa:

 

VERSAMENTI di UNICO 2011 - SOGGETTI DIVERSI dalle  PERSONE FISICHE che APPLICANO gli STUDI di SETTORE

VECCHIA SCADENZA

NUOVA SCADENZA

(senza oneri aggiuntivi)

NUOVA SCADENZA DEL VERSAMENTO CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%

16 giugno 2011 

6 luglio 2011 

Dal 7 luglio al 5 agosto 2011

 

 

Il nuovo calendario di Unico 2011 sarà, pertanto, il seguente:

 

UNICO 2011- IL NUOVO CALENDARIO

Termine

Adempimento

6 luglio 2011 

Unico 2011 - Persone fisiche e contribuenti che applicano gli studi di settore - Versamento a saldo 2010 e prima rata di acconto per il 2011.

5 agosto 2011

Unico 2011 - Persone fisiche  e contribuenti che applicano gli studi di settore - Versamento a saldo 2010 e prima rata di acconto per il 2011 con maggiorazione dello 0,40%.

30 settembre 2011 

Invio telematico di Unico 2011 e Unico Mini 2011
Ravvedimento “lungo” per omessi o tardivi versamenti 2010 per i contribuenti che presentano in via telematica l'Unico 2011.

30 novembre 2011 

Acconto Unico 2011 - Versamento seconda rata acconto per il 2011.

 

 

 

 

Le società di capitali

 

Riguardo alle società di capitali, corre l’obbligo evidenziare che i termini di versamento sono collegati alla data di approvazione del bilancio 2010.

 

La proroga al 06.07.2011, ovvero al 05.08.2011 con la maggiorazione dello 0,40% trova, pertanto, applicazione solo con riferimento alle società il cui termine “ordinario” di versamento delle imposte scade il 16.06.2011. Sono, quindi, escluse dalla proroga le società che, approvando il bilancio nel mese di giugno (entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), devono effettuare i versamenti entro il 16.07.2011 (16.08.2011 con la maggiorazione dello 0,40%). Per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali il termine “ordinario di versamento del saldo IRES ed IRAP è, infatti, collegato alla data di approvazione del bilancio, come schematizzato nella tabella seguente.

 

Approvazione bilancio 2010

Termine ordinario di versamento

Termine differito con lo 0,4%

Entro il 30.04.2011

16.06.2011

16.07.2011 

(entro il 30° giorno succes-sivo)

Entro il 29.6.2011 (rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.C.):

  • approvazione a maggio
  •  approvazione a giugno

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio

  • 16.06.2011
  • 16.7.2011

Entro il 30° giorno succes-sivo

  • 16.07.2011
  • 16.8.2011 

Entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio (periodo d’im-posta non coincidente con l’anno solare)

Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Entro il 30° giorno succes-sivo

Entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio in caso di rinvio per particolari esigen-ze ex art. 2364 C.C. (periodo d’imposta non coin-cidente con l’anno solare)

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio

Entro il 30° giorno succes-sivo


 

 

 

 

Quali sono i pagamenti interessati alla proroga?

 

Si evidenzia che il differimento dei termini interessati dalla proroga attiene:

  • a tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2011, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, ossia quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto "minimale", il versamento del tributo annuale dovuto dalle imprese alla Camera di commercio, l’eventuale Iva a saldo 2010;
  • anche l'adeguamento Iva agli studi di settore e per chi deve la maggiorazione del 3% applicabile per l'adeguamento ai maggiori ricavi calcolati da Gerico in caso di scostamento superiore al 10% tra entrate presunte dagli studi di settore e entrate contabili;

 

 

Ne discende, pertanto, che i pagamenti interessati alla proroga sono elencati come di seguito:

  • IRPEF (saldo 2010 e primo acconto 2011) - anche 20% in acconto per redditi a tassazione separata e Ires;
  • addizionale regionale all’IRPEF (saldo 2010);
  • addizionale comunale all’IRPEF (saldo 2010 e acconto 2011);
  • imposta sostitutiva regime nuove iniziative e contribuenti minimi;
  • saldo IVA 2010 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
  • acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
  • contributi IVS (saldo 2010 e primo acconto 2011);
  • contributi Gestione separata INPS;
  • imposta sostitutiva sui capital gains;
  •  diritto camerale.

 

 

 

 

La rateizzazione

 

Come noto i versamenti possono essere effettuati:

  • in un'unica soluzione entro il nuovo termine stabilito del 06.07.2011;
  • ovvero in rate di pari importo, a condizione che il versamento rateale si concluda entro il mese di novembre.

 

 

Le rate successive alla prima devono essere pagate:

  • entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza → per i titolari di partita Iva;

 

ATTENZIONE

Si evidenzia che, per effetto della proroga, slitta solo il termine per il pagamento in un’unica soluzione e per l’importo della prima rata, mentre restano fermi i termini per il pagamento delle rate successive alla prima.

Pertanto, i soggetti che optano per la rateizzazione dovranno versare la prima rata alla scadenza del 06.07.2011 (oppure 5 agosto 2011) e la seconda rata già alla prima scadenza del 16.07.2011 (oppure 22 agosto 2011 - la scadenza del 16.08.2011, come meglio argomenteremo di seguito è slittata al 22 agosto 2011).

 

 

 

 

La proroga del saldo IVA 2010

 

Come noto, i soggetti che presentano la dichiarazione unificata hanno potuto differire il pagamento del saldo IVA 2010 al termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2011, corrispondendo gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (termine ordinario per il versamento del saldo IVA).


Considerato che anche il versamento del saldo IVA 2010 può essere oggetto della proroga dal 16 giugno/16 luglio al 6 luglio/5 agosto 2011, il suddetto versamento può essere effettuato:

  • per i soggetti che non beneficiano della proroga:
    • entro il 16 giugno 2011 applicando al saldo IVA la maggiorazione dell’1,20%; 
    • entro il 16 luglio 2011 applicando al saldo IVA già maggiorato dell’1,20% l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;

 

  • per i soggetti che beneficiano della proroga:
    • entro il 6 luglio 2011 applicando al saldo IVA la maggiorazione dell’1,20%;
    •  entro il 5 agosto 2011 applicando al saldo IVA già maggiorato dell’1,20% l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

 

ATTENZIONE

Per i contribuenti trimestrali, in caso di differimento del saldo IVA, è necessario dapprima applicare gli interessi trimestrali dell’1% dovuti in dichiarazione annuale e poi la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese.

 

 

 

 

La proroga del calendario del modello 730/2011

 

Oltre alla proroga dei versamenti di Unico 2011, il Decreto in commento come sopra argomentato, ha disposto anche la cancellazione del 30 aprile e il 31 maggio dal calendario del Modello 730.


Quest’anno, pertanto, il contribuente potrà ancora presentare il modello:

  • a un Caf o a un professionista abilitato entro il 20 giugno.

 

 

E’ prevista pure una proroga anche per i Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati, che avranno tempo fino al 12.07.2011 per trasmettere on line i modelli 730 presentati dai lavoratori dipendenti e pensionati.


Il nuovo calendario del modello 730/2011 sarà, pertanto, il seguente:

 

Il NUOVO CALENDARIO del MODELLO 730/2011

VECCHIA SCADENZA

NUOVA SCADENZA

L’ADEMPIMENTO

30 aprile 2011

16 maggio 2011 

Termine per la presentazione del modello 730 compilato al proprio sostituto d'imposta.

31 maggio 2011

20 giugno 2011 

Termine di presentazione del modello 730 al Caf o al professionista abilitato.

15 giugno 2011

30 giugno 2011 

Il Caf o il professionista ha tempo fino a questa data per consegnare al contribuente una copia della dichiarazione (modello 730) e il relativo prospetto di liquidazione.

30 giugno 2011

12 luglio 2011 

Termine ultimo per la trasmissione in via telematica della dichiarazione da parte del Caf o del professionista.

 

 

 

 

La proroga dei versamenti e adempimenti in scadenza tra il 01.08 ed il 20.08.2011

 

Come già esposto precedentemente, sono stati rinviati al 22 agosto ( il 20 cade di sabato) tutti gli adempimenti fiscali e i pagamenti in F24 (compresi quelli previdenziali, secondo le regole fissate dalla convenzione tra agenzia delle Entrate, Inps, Inail ed Enpals), in scadenza fra il 1° e il 20 agosto 2011.

 

ATTENZIONE

La sospensione, tuttavia, non opera per il versamento con maggiorazione dello 0,40, fissato, per effetto delle proroghe, al 5 agosto 2011 e per tutti i versamenti relativi alle somme che prevedono l’utilizzo del modello F23, quali imposta di registro, catastale, bollo, ecc..

 

 

La proroga per i versamenti in scadenza tra il 1° agosto ed il 20 agosto 2011 è, pertanto, così schematizzata:

 

PROROGA VERSAMENTI in SCADENZA tra il 1° AGOSTO e il 20 AGOSTO 2011

ADEMPIMENTI E VERSAMENTI IN SCADENZA

NUOVA SCADENZA

NOTE

1° agosto 2011 -

20 agosto 2011

22 agosto 2011 

Si tratta di tutti gli adempimenti fiscali e i pagamenti in F24 ad eccezione del versamento con maggiorazione dello 0,40, fissato, per effetto delle proroghe, al 5 agosto 2011 e di tutti i versamenti relativi alle somme che prevedono l’utilizzo del mod. F23.

 

 

ESEMPIO

A titolo esemplificativo sono interessati dalla proroga i seguenti versamenti fiscali e contributivi:

  • la liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestrali);
  • le ritenute di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta;
  • le addizionali comunale e regionale;
  • gli importi dovuti a titolo di ravvedimento per le imposte non pagate entro il 16 luglio ( contribuenti senza proroga);
  • i contributi previdenziali Inps e Enpals relativi al mese di luglio (nonché ogni altra somma dovuta con il mod. F24 in scadenza entro il 20 agosto);
  • i premi Inail riferiti alla terza rata del premio dovuto ratealmente per l'autoliquidazione 2011;
  • ogni altra somma dovuta con il mod. F24 in scadenza entro il 20 agosto ad eccezione del versamento con maggiorazione dello 0,40, fissato, per effetto delle proroghe, al 5 agosto 2011;
  • i contributi dovuti all'Inpgi
  • somme a mezzo mod. F24 Accise;
  • somme dovute (compresi sanzioni e interessi) in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione e ravvedimento.

 

 

 

 

Slittamento dei termini dei modelli 770/2011 semplificato ed ordinario


Atteso che la proroga si applica agli adempimenti fiscali ed ai versamenti da effettuare tra il 1° agosto 2011 e il 20 agosto 2011, la stessa proroga di  22 giorni si applica anche alle scadenze al 31 luglio 2011 già prorogate “di diritto” al 1 agosto 2011, e ciò in conseguenza del fatto che il giorno 31 luglio, quest'anno cade di domenica.


Questo è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/S/2011 (semplificato) e 770/O/2011 (ordinario) e degli  adempimenti collegati alla presentazione delle stesse (ad esempio, il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 472/ 1997) che, quindi, vengono entrambi differiti al 22 agosto 2011.


Copyright Finanzaeinvestimenti.it

RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Il presente documento non costituisce sollecito all'investimento ma contiene informazioni ad esclusivo scopo informativo, frutto di studi e operativita' degli autori.

Altre Informazioni

8 Commenti

  • Link del commento paola iommi Martedì 04 Ottobre 2011 12:48 inviato da paola iommi

    Buongiorno Dott. Paolo, Le sottopongo il mio quesito: mi occupo della contabilità in una società immobiliare, nel settembre scorso ho compensato addizionali regionali, ritenute fiscali e INPS con il credito IVA del 2010, i tributi regolarizzati sono scaduti a febbraio 2010 e segg....il ravvedimento è stato fatto nei termini giusti? Grazie e complimenti

  • Link del commento Ettore Giovedì 25 Agosto 2011 17:15 inviato da Ettore

    Mi permetto di dissentire su quanto scritto a proposito dell'articolo 3: "A titolo esemplificativo sono interessati dalla proroga i seguenti versamenti fiscali e contributivi: ...somme dovute (compresi sanzioni e interessi) in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione e ravvedimento."
    A mio modo di vedere, sembrerebbero prorogati tutti quei termini collegati direttamente con la liquidazione (o meglio, autoliquidazione) delle dichiarazioni. E NON quei versamenti collegati ad atti amministrativi. La proroga non vale, dunque, per i versamenti degli avvisi bonari art. 36bis, art. 36ter, pagamenti rateali degli accertamenti o adesioni (rate successive alla prima). Nemmeno per il perfezionamento dell'adesione al processo verbale di constatazione.
    Il decreto non recita, infatti, come detto nell'articolo: "sono stati rinviati al 22 agosto ... tutti gli adempimenti fiscali e i pagamenti in F24..." MA "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mesedi agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione" dove i riferimenti normativi fanno chiaro riferimento ai versamenti relativi alle liquidazioni e non ad altri.
    Saluti.

  • Link del commento Carla Giovedì 14 Luglio 2011 17:20 inviato da Carla

    tutto veramente molto chiaro ! Ahimè alquanto inusuale quando si tratta di fiscalità....! Grazie

  • Link del commento PAOLO Giovedì 07 Luglio 2011 19:14 inviato da PAOLO

    Ringrazio vivamente per i commenti, pur nel completo caos fiscale che vige nella nostra nazione, cerco di predisporre gli articoli in modo che siano comprensibili e chiari (... come il mio cognome ...), spero di riuscirci, anche se devo confessare che non sempre è facile.
    Per quanto riguarda il quesito, non sono riuscito a trovare certezze circa la scadenza, direi che nel caso specifico dovrebbe (ma il condizionale è davvero d'obbligo) scadere tutto il 5 agosto.
    Saluti
    Paolo Chiari

  • Link del commento Alessandro Giovedì 07 Luglio 2011 13:14 inviato da Alessandro

    Vi pongo il mio problema:
    socio di società soggetta a studi di settore: quindi può andare al 5 agosto.
    Tra i redditi ha anche una locazione sulla quale vuole esercitare l'opzione per la cedolare.
    La raccomandata per il conduttore, essendo oggi il 7 luglio, andava inviata entro il 6 comunque, oppure, avendo diritto alla proroga del 5 agosto e quindi è a partire da quella data che pagherà il primo acconto della cedolare, simao sempre in tempo ad esercitare l'opzione e ad inviare la raccomandata?
    Grazie, Alessandro.

  • Link del commento stefano Giovedì 30 Giugno 2011 12:50 inviato da stefano

    complimenti veramente per la chiarezza e la schematizzazione delle informazioni. una volta si diceva " è come leggere un libro stampato !!"

  • Link del commento STEFANO SARACINO Giovedì 30 Giugno 2011 07:54 inviato da STEFANO SARACINO

    Complimenti, chiari e precisi come sempre !!

  • Link del commento laura tommassini Martedì 21 Giugno 2011 08:58 inviato da laura tommassini

    Complimenti per la chiarezza espositiva!

Lascia un commento

I campi con l'asterisco (*) sono obbligatori.