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Martedì 12 Aprile 2011 08:00

Comunicazioni IVA superiori a 3.000 euro: i nuovi adempimenti.

Scritto da  Paolo Chiari
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L’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento del 22.12.2010 ha reso note le attese indicazioni concernenti l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.


In particolare, viene chiarito che il limite di 3.000 euro si intende al netto dell’IVA per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, mentre per le operazioni per cui non sussiste l’obbligo di fatturazione (quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti in gioielleria o in qualsiasi altro negozio, ovvero tutte le operazioni c.d. B2C) tale limite è pari a 3.600 euro al lordo dell’IVA.


La comunicazione di dette operazioni dovrà essere effettuata telematicamente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.


Tuttavia, al fine di facilitare l’entrata in vigore di detto provvedimento, viene definita una disciplina transitoria, per cui per l’anno d’imposta 2010, si dovrà comunicare, entro il 30 ottobre 2011 (in luogo del 30 aprile 2011) solo le operazioni superiori a 25.000 euro, sempre al netto dell’IVA, e che riguardano le sole operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione.


Per le operazioni per le quali NON sussiste l’obbligo di fatturazione la comunicazione andrà effettuata per le sole operazioni effettuate dal 1° maggio 2011 superiori al limite di 3.600 euro al lordo dell’IVA. Si ricorda che tali comunicazioni consentiranno al Fisco di avere maggiori informazioni anche ai fini del redditometro.

 

 

 

Le operazioni superiori a 3.000 euro

 

Il D.L. 78/2010 ha disposto l’introduzione dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro. Le motivazioni di tale nuovo adempimento risiedono nella volontà del Fisco di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia IVA (frodi carosello e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito.


Infatti, l’invio telematico consente l’immediata disponibilità dei dati concernenti le operazioni IVA sottoposte a monitoraggio ed ha lo scopo di porre l’Agenzia delle entrate nella posizione di controllare e frenare tempestivamente comportamenti fraudolenti prima che i relativi effetti divengano irreversibili, con conseguente impossibilità di recuperare il frutto dell’evasione.


L’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento del 22.12.2010 ha definito le modalità tecniche, le procedure ed i termini, oltre alle disposizioni transitorie inerenti l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro. 

 

 

 

Soggetti obbligati alla comunicazione telematica

 

Il nuovo obbligo riguarda tutti i soggetti passivi IVA (imprese e lavoratori autonomi) relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. 

 

 

 

Operazioni oggetto di comunicazione

 

La comunicazione va effettuata per tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute documentate:

 

  • da fattura;

in caso di corrispettivi dovuti pari o superiori ai 3.000 euro, al netto dell’imposta applicata.

 

  • da scontrino, ovvero ricevuta fiscale.

in caso di corrispettivi dovuti pari o superiori ai 3.600 euro, al lordo dell’imposta applicata.

 

 

L’adempimento, come desumibile dal Provvedimento in esame, si estende non solo alle operazioni imponibili, ma anche a quelle non imponibili ed esenti e riguarda anche le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti “privati”.

 

In relazioni a tali disposizioni generali, si evidenziano gli aspetti inerenti le situazioni particolari:

 

 

 

Contratti con corrispettivi periodici

 

Per verificare il limite ai fini dell’obbligo di comunicazione, il provvedimento evidenzia che in caso di tipologie contrattuali quali:

 

  • appalto;
  • fornitura;
  • somministrazione;
  • ovvero altre forme di contratto da cui derivano corrispettivi periodici;

 

si deve tenere conto dei corrispettivi  dovuti in un intero anno solare.

 

 

 

Contratti collegati

 

Per i contratti tra loro collegati va considerato, ai fini della comunicazione dell’operazione, l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

 

 

 

Operazioni straordinarie

 

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto. Resta inteso che nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

 

 

 

Operazioni escluse


Sono escluse dall’obbligo comunicativo, in quanto già monitorate dall’Amministrazione finanziaria:

 

  • le importazioni;
  • le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/1972;
  • le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cosiddetti Paesi black list;
  • operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/1973 (si pensi, ad esempio a quelle di amministratori di condominio e istituti finanziari).

 

 

 

Operazioni Intrastat

 

Si evidenzia che non sono menzionate, tra le operazioni escluse dall’obbligo, gli scambi intracomunitari sottoposti alla dichiarazione Intrastat.

 

 

 

Disciplina transitoria

 

L’Agenzia delle entrate ha disposto una disciplina transitoria da applicarsi in fase di prima attuazione dell’adempimento in oggetto, per cui:

 

  • per le operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione limitatamente al periodo d’imposta 2010:
  • vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro al netto dell’IVA (in luogo del limite ordinario di 3.000 euro);
  • la comunicazione telematica può essere effettuata entro il 30.10.2011 (in luogo del termine ordinario del 30.04.2011

 

  • per le operazioni non soggette a fatturazione, l’obbligo di comunicazione scatta per le operazioni effettuate a partire dal 1° maggio 2011, ferma restando la predetta soglia dei 3.600 euro al lordo dell’IVA.

 

 

 

Comunicazioni relative al 2010 - Disposizioni transitorie

 

Limitatamente al 2010, la comunicazione va effettuata entro il 31.10.2011 esclusivamente con riferimento alle operazioni:

 

  • soggette all’obbligo di fatturazione. Di conseguenza non devono essere comunicate le operazioni documentate con scontrino / ricevuta fiscale;
  • i cui corrispettivi sono pari o superiori al limite di € 25.000.

 

 

 

Operazioni NON soggette ad obbligo di comunicazioni

 

Per operazioni NON soggette all’obbligo di fatturazione si intendono quelle che  sono documentate tramite  ricevuta o scontrino fiscale, quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti in gioielleria o in qualsiasi altro negozio, ovvero tutte le operazioni c.d. B2C. 

 

 

 

 

La comunicazione

 

Fermi restando i termini sopra indicati per la disciplina transitoria la comunicazione deve essere effettuata, esclusivamente per via telematica, aggregata per anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.


Per individuare le operazioni effettuate nell’anno da inserire nella comunicazione bisogna fare riferimento al momento della registrazione, ovvero al momento di effettuazione.


In ogni caso sarà sempre possibile inviare una comunicazione sostitutiva di un'altra precedentemente inviata a condizione che venga inviata entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto.


 

 

Individuazione del momento di inclusione nella comunicazione delle operazioni da dichiarare 

 

  • Momento di registrazione dell’operazione sui registri IVA (acquisti, fatture emesse ovvero corrispettivi);

 

ovvero, in mancanza

 

  • Momento in cui l’operazione è considerata effettuata ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72 (consegna / spedizione per i beni mobili, pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, ecc.).

 

 

 

I dati da indicare

 

  • l’anno di riferimento;
  • la partita IVA;
  • in mancanza di partita IVA il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente, ponendo l’obbligo di fornire questo dato a carico della controparte medesima.
  • per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati identificativi di cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, pertanto:
    • per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
    • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere, inoltre, indicati gli elementi di cui alla persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. Anche in tal caso è posto l’obbligo di fornire questo dato a carico della controparte medesima;
  • i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

 

 

 

Sanzioni

 

In caso di omessa comunicazione, ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione da 28 euro a 2.065 euro, ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.

 

 

 

Gli adempimenti in sintesi

 

Per il 2010

 

  • operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione:
    • comunicazione telematica entro il 30.10.2011 delle operazioni relative alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute di importo pari o superiore a 25.000 euro al netto dell’IVA

 

 

Per il 2011

 

  • operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione:
    • comunicazione telematica entro il 30.04.2012 delle operazioni relative alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA;


  • operazioni rilevanti ai fini IVA NON soggette all’obbligo di fatturazione:
    • comunicazione telematica entro il 30.04.2012 delle operazioni relative alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute a partire dal 01.05.2011 di importo pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA.

 

 

 

Ultima ora

 

Il giorno 26 gennaio 2011, nel corso di Telefisco 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, riguardanti l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, introdotto dall’articolo 21 del D.L. n. 78/2010.

 

In primo luogo, sono state confermate le categorie delle operazioni escluse dall’adempimento, così come individuate dal citato provvedimento del 22 dicembre 2010, però è stato puntualizzato quanto di seguito:

 

  • le operazioni che hanno già formato oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605: sul punto, è stato precisato che l’esonero può riguardare le cessioni immobiliari, ma non quelle di autoveicoli, anche se soggette ad uno specifico regime pubblicistico, in quanto non sono suscettibili di monitoraggio in base alla predetta norma espressamente richiamata dal punto 2.4 del provvedimento.

 

  • gli elenchi riepilogativi INTRASTAT non sono sufficienti. La piena conferma, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle fattispecie escluse comporta, pertanto, l’assoggettamento all’obbligo di comunicazione anche delle operazioni intracomunitarie, ovvero degli scambi di beni e delle prestazioni di servizi, sebbene già soggette agli obblighi INTRASTAT. L’orientamento in questione si fonda sulla considerazione che le informazioni ottenibili dall’Amministrazione Finanziaria, mediante gli elenchi riepilogativi presentati dagli operatori intracomunitari, non contengono gli elementi richiesti dall’articolo 21 del D.L. n. 78/2010, come, ad esempio, la singola cessione di beni o prestazione di servizi.

 

  • l’adempimento relativo al periodo d’imposta 2010, attinente unicamente le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, per importi non inferiori ad euro 25.000 al netto dell’IVA, deve essere ottemperato anche con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati, a cura di contribuenti diversi dai commercianti al minuto (e quindi, fatturate), purché risulti verificato il predetto requisito quantitativo. Quest’ultimo, così come quello stabilito per l’anno 2011 e successivi, ha altresì costituito oggetto di un ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito ai criteri di accertamento dei suddetti limiti. In particolare, è stato interpretato, in maniera estensiva, il riferimento alle “condizioni contrattuali”, qualora le parti non abbiano stipulato un accordo in forma scritta, ma abbiano effettuato una pluralità di cessioni di beni o prestazioni di servizi nel corso dello stesso esercizio. A tale proposito, è stato precisato che la mancata formalizzazione dell’intesa tra il cedente-prestatore e cessionario-committente, in merito ad operazioni ad esecuzione continuata, non osta all’applicazione del principio generale, affermato nel punto 2.2. del provvedimento, secondo il quale, nel caso di contratti dai quali derivano corrispettivi periodici (appalto, fornitura, locazione, noleggio, somministrazione, ecc.), devono essere considerati i prezzi o compensi pattuiti nel periodo d’imposta. In altri termini, il raggiungimento o superamento delle soglie degli importi, differenziate a seconda dell’orizzonte temporale di riferimento e del relativo regime di fatturazione o certificazione, deve essere riscontrato “tenendo conto della pluralità delle forniture effettuate nell’anno di riferimento dal medesimo fornitore ovvero al medesimo cliente”. Negli altri casi, come i contratti di compravendita conclusi verbalmente, la verifica in parola deve, invece, essere sempre collegata alla singola operazione.

 

 

Paolo Chiari

Commercialista

www.studiochiari.com

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RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Il presente documento non costituisce sollecito all'investimento ma contiene informazioni ad esclusivo scopo informativo, frutto di studi e operativita' degli autori.

1 Commento

  • Link del commento vittorio Sabato 30 Aprile 2011 23:49 inviato da vittorio

    Grazie dott. Chiari. Finalmente un articolo. dettagliato e

    esaustivo in ogni particolare.

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